Ratioiuris.it http://www.ratioiuris.it/ RATIO IURIS rivista giuridica elettronica it Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, 14 marzo 2012, n. 314 http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1488 Wed, 09 May 2012 10:53:04 +0200 (Commento a sentenza di Col. Francesco Jacinto)
Nell’affrontare lo studio della sentenza n. 314, pronunziata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lazio, il 14 marzo 2012[1], vi è da dire che, se, da un lato, risulta apprezzabile prima facie l’elemento della sua certa collocazione nel solco tracciato dal consolidato orientamento giurisprudenziale sul c.d. “danno da tangente”[2], dall’altro, non di minore rilevanza appaiono gli spunti di riflessione offerti dalla decisione assunta dal Collegio in ordine a talune rilevanti questioni pregiudiziali, in particolare, sull’azionabilità del danno all’immagine in difetto di una sentenza di condanna definitiva per un reato contro la P.A. e sul limite di tolleranza nello scostamento tra quanto enucleato nell’invito a dedurre ed il contenuto della richiesta di giudizio, nonché in merito alla questione della procedibilità in pendenza del rito penale, sollevata dai convenuti con esplicita richiesta di sospensione del processo.

Ancora, la sentenza colpisce per quello che non dice, con riferimento al profilo degli ammanchi, che, pur intravedendosi sullo sfondo, non ha dato luogo alla formulazione di una specifica pretesa, nonostante involgesse la questione della responsabilità dell’agente contabile, quale consegnatario di materiali dell’Amministrazione.

Entrando in medias res, giova riassumere i tratti salienti del processo, evidenziando che la sua origine risale alla comunicazione ex art. 129 delle norme di attuazione del c.p.p., inoltrata alla Procura Regionale della Corte dei conti per il Lazio dal P.M. militare di Roma, in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio, avanzata al G.I.P., nei confronti di taluni ufficiali e sottufficiali dell’Esercito per l’imputazione di molteplici reati contro la P.A., frutto di reiterate condotte volte a turbare le procedure di evidenza pubblica bandite dall’Ente di appartenenza, allo scopo di determinarne l’aggiudicazione in favore di alcuni imprenditori, ciò in virtù della dazione di somme di denaro ad opera di quest’ultimi.

Di qui, il P.M. contabile, tanto nell’invito a dedurre ex art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, quanto nell’atto di citazione a giudizio, ha ipotizzato la sussistenza del danno erariale derivante dalla circostanza che il sistema tangentizio instauratosi nell’ambito del reparto in causa, istituzionalmente deputato alla gestione dei materiali in uso all’Esercito, avesse determinato l’aggiudicazione delle commesse a prezzi vantaggiosi per gli imprenditori, nonché l’acquiescenza dei consegnatari verso il fatto che questi si appropriassero di beni eccedenti rispetto alle quantità convenute nei contratti d’appalto del servizio di smaltimento, ovvero mediante prelevamento presso i depositi militari, in totale assenza di titolo.

In punto di qualificazione e di quantificazione del pregiudizio, la prospettazione della Procura attrice si è appuntata sul “danno da tangente”, calibrato sulla base delle somme percepite nel tempo dagli incolpati, e sul “danno all’immagine”, derivante dal clamor fori generato dalle notizie stampa sull’indagine penale, determinato in via equitativa.

In ragione delle eccezioni sollevate dalle parti convenute, il Collegio ha, inizialmente, affrontato la questione pregiudiziale della nullità della citazione, nella parte relativa alla richiesta di ristoro del danno all’immagine, per difetto della sentenza irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, alla luce di quanto statuito dall’art. 17, comma 30 ter, del decreto legge n. 78/2009.

In proposito, il Giudice ha richiamato diffusamente le conclusioni a cui è pervenuta la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 355/2010, circa la conformità al canone della ragionevolezza della scelta del legislatore di restringere, sul piano oggettivo, l’ambito dei fatti generativi di danno all’immagine, suscettibili di dare luogo al giudizio di responsabilità amministrativa, circoscrivendolo alle condotte integrative di reati contro la pubblica amministrazione, accertate in via definitiva.

In dettaglio, la Consulta ha ritenuto non manifestamente irragionevole la circostanza che la norma in rilievo abbia contratto l’area del danno all’immagine azionabile nel giudizio di specie, in virtù di una palese affinità tra la struttura e la funzione della responsabilità amministrativa, da un lato, e la natura del bene giuridico protetto dalle norme penali da essa richiamate, dall’altro.

Sulla base di tale premessa, atteso che il procedimento penale aveva seguito sorti diverse in relazione alla posizione dei singoli imputati, dando luogo alla pronunzia di una sentenza di condanna irrevocabile con riferimento solo ad alcuni di essi, il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità della pretesa di specie nei confronti di quanti, invece, ne erano ancora esenti.

Oggetto d’integrale reiezione è risultata, invece, l’eccezione d’inammissibilità dell’atto di citazione per violazione del diritto di difesa, declinata sulla base di un asserito disallineamento rispetto al contenuto dell’invito a dedurre, con riferimento alla quale, per il Collegio, è stato sufficiente richiamare la granitica giurisprudenza della Corte, secondo la quale “va ... esclusa la necessità di una piena e totale corrispondenza tra tale atto e quello di citazione, in quanto i nuovi elementi di prova e di conoscenza acquisiti dal Procuratore regionale nella fase istruttoria devono essere adeguatamente valutati, considerato anche che il limite di variabilità dell’atto di citazione è costituito dal quadro generale dell’ipotesi dannosa, che va mantenuta nella sua essenza tipica”.

Risolte le questioni di rito, il Giudice, nel passare all’esame del merito, ha inteso rimarcare il principio di autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa da quello penale, specificando di rimettere le risultanze di quest’ultimo alla sua autonoma e piena valutazione.

Sicché, esperito l’apprezzamento degli elementi di prova, il Collegio si è soffermato  sull’analisi degli effetti della “tangente” rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità amministrativa,  richiamando il principio, pacificamente acquisito in giurisprudenza, della “traslazione dei maggior costi, secondo cui l’imprenditore che paga al funzionario infedele la tangente riversa il peso economico sulla stessa Amministrazione, diminuendolo nei contratti attivi”.

In estrema sintesi, il pregiudizio patrimoniale, patito dall’Amministrazione a causa del comportamento tenuto dal dipendente pubblico, sarebbe pari all’importo della tangente, atteggiandosi come “danno erariale in re ipsa”.

E’ così che, ricostruito l’importo complessivo delle dazioni di denaro in misura inferiore a quella stimata dalla Procura regionale, in quanto quest’ultima si è rivelata non supportata da adeguati elementi di prova, la Corte ha condannato i convenuti, solidalmente, al pagamento di quella somma, ripartendola pro quota, ai fini dei rapporti interni tra gli obbligati in solido, in ragione della rilevanza delle singole condotte nella causazione del danno.

A questa statuizione si è aggiunta la condanna per il danno all’immagine, nei confronti dei convenuti colpiti dalla sentenza irrevocabile in sede penale, per una somma valutata in via equitativa.

Dalla ricostruzione esposta discendono talune considerazioni che si procede ad esporre in dettaglio.

Occorre, innanzitutto, dare atto dell’esistenza di due tesi[3] in merito alla figura del “danno da tangente”: l’una[4], quella richiamata dalla Corte, che, prediligendo l’argomento del “danno erariale in re ipsa”, rinviene nella dazione di danaro l’idoneità a provare ex se, in via presuntiva, la fattispecie del danno diretto, risultando irragionevole che il corruttore trattenga nell’ambito del suo patrimonio l’onere derivante dal suo esborso, piuttosto che ribaltarlo sull’Amministrazione in termini di maggior costo per la prestazione ricevuta; l’altra[5], che, viceversa, qualifica la stessa dazione come un mero indizio circa la verificazione del danno, da dimostrare con il dispiegamento di adeguati mezzi di prova.

In disparte il nomen iuris, che pare evocare un’autonoma species di danno erariale, in realtà, per entrambe le tesi, la figura in rilievo non è altro che uno strumento di prova di carattere presuntivo ex art. 2727 c.c., per risalire da un fatto notorio, il pagamento della tangente appunto, ad un fatto ignorato, il pregiudizio patito dall’Amministrazione.

In ragione dell’origine pretoria, tale strumento non può che rientrare nel novero delle presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c., fatto da cui discende il duplice effetto, da un lato, di dover possedere il carattere della gravità, della precisione e della concordanza, dall’altro, di ammettere la prova contraria.

In estrema sintesi, il meccanismo dell’automatica traslazione potrebbe essere confutato dalla presentazione di elementi tecnici da cui sia possibile ricavare che la prestazione sia stata, comunque, assicurata ad un prezzo congruo e la corruzione sia risultata meramente strumentale a prevalere su altri concorrenti, al pari disponibili a praticare quello stesso prezzo, ovvero che lo scostamento tra il valore dell’aggiudicazione, così come concretamente avvenuta, e quello ottimale in un libero mercato, risulti inferiore alla somma illecitamente erogata al dipendente pubblico.  

Ancora, giova concentrare l’attenzione sugli elementi dell’illecito amministrativo – contabile, la cui prova viene affidata a tale presunzione iuris tantum, per poter cogliere come essa involga non solo il pregiudizio patito dall’Amministrazione, ma anche un rilevante segmento della condotta del soggetto agente e, infine, il nesso causale.

A fronte della ricostruzione storica della dazione di una somma di danaro in favore del dipendente pubblico a titolo di tangente, fatto palesemente non idoneo ad incidere ex se sulla consistenza del patrimonio pubblico, in quanto destinato a ricadere nell’ambito della relazione illecita tra corruttore e corrotto, viene affidata alla prova presuntiva la formazione di una verità processuale secondo la quale alla ricezione della regalia abbia fatto seguito una condotta attiva o omissiva dello stesso dipendente, che, per un verso, abbia determinato l’immissione del corruttore in una posizione qualificata rispetto all’Amministrazione,  per altro verso, si sia atteggiata in termini di tolleranza di quei comportamenti del medesimo corruttore direttamente causativi del pregiudizio erariale, come la formulazione di un’offerta di prezzo superiore a quello praticato in un mercato esente da turbative, ovvero l’appropriazione di beni pubblici, piuttosto che l’esecuzione della prestazione con modalità diverse da quelle formalmente pattuite e, naturalmente, più vantaggiose per l’appaltatore.

Ebbene, la presunzione iuris tantum, insita nell’elaborazione giurisprudenziale del danno da tangente, vuole supplire alle difficoltà di acquisizione della prova storica in ordine all’effettiva realizzazione di questo fascio di condotte, difficilmente conseguibile aliunde. 

Se tale difficoltà appare rilevante in termini di ricostruzione di azioni ed omissioni che, generalmente, si sviluppano in un regime di stretta clandestinità, non si ripropone negli stessi termini in punto di accertamento del pregiudizio patrimoniale, atteso che tale opera passa per l’acquisizione di elementi comunque apprezzabili attraverso un’indagine accurata.

A titolo d’esempio, la plusvalenza ottenuta dall’imprenditore fraudolento nel prevalere illecitamente nella gara d’appalto e, dunque, il danno patito dall’erario pubblico, è ricavabile tramite il confronto tra il prezzo di aggiudicazione ed il prezzo medio praticato dalle imprese di settore per quel tipo di opera, enucleabile attraverso la tecnica di contabilità industriale e, dunque, suscettibile di essere immesso nel processo attraverso lo strumento della consulenza tecnica.

Ancora, il ribaltamento dei costi della tangente sull’esattezza della prestazione pattuita è parimenti accertabile tramite il richiamato mezzo di prova, come pure l’eventuale appropriazione dei beni dell’Amministrazione dietro una verifica delle consistenze di magazzino.

Afferrati, quindi, i due corni del dilemma probatorio, da un lato, quello del dato, processualmente accertato in sede penale, del pagamento della tangente, dall’altro, quello dell’accertamento tecnico circa la verificazione del pregiudizio patrimoniale, operato nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, pare potersi affidare alla prova presuntiva la ricostruzione di quell’area oscura tra essi compresa ed attinente tanto al segmento di condotta del dipendente pubblico che si pone a valle della ricezione della somma di denaro, quanto al nesso causale che lega quest’ultimo al danno erariale, secondo la regola del “più probabile che non[6].          

Nel caso di specie, la presunzione risulta ampiamente sostenuta da un affresco probatorio variegato, che, in virtù dei mezzi di prova impiegati dagli organi inquirenti in sede penale, ha consentito financo l’epifania di quel segmento di condotta dell’illecito amministrativo di complesso accertamento, destinato a rimanere interna corporis.

Molteplici sono state, infatti, le acquisizioni probatorie in ordine al fatto che i funzionari si siano adoperati nell’alterare il regolare svolgimento delle procedure di evidenza pubblica, predeterminandone l’aggiudicazione in favore dei loro corruttori, ovvero abbiano tollerato l’indebita appropriazione di materiale di proprietà dell’Amministrazione da parte di essi.

Si può, quindi, concludere che, con riferimento all’elemento costitutivo dell’illecito amministrativo rappresentato dalla condotta, la decisione del Collegio riposi su elementi di prova adeguati.

Ricollegando a quanto argomentato nell’incipit dell’elaborato, in merito alla circostanza  che, in realtà, la sentenza colpisce per quello che non dice, si osserva come l’acquiescenza al metodo presuntivo del danno da tangente abbia, del tutto, involto anche la fase della ricostruzione processuale in ordine alla quantificazione del pregiudizio, pur in presenza di copiosi elementi che avrebbero potuto guidare accertamenti di ordine fattuale in relazione, almeno, alla dispersione delle consistenze di magazzino.

Sul punto, giova ricordare che gli agenti contabili, tra i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 74 del R.D. n. 2440 del 1923 e 178 del R.D. n. 827 del 1924, sono, appunto, annoverati anche “i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato”, sono soggetti a quella particolare forma di responsabilità detta “responsabilità contabile”, che, distinguendosi da quella amministrativa, comporta di dover rispondere per la mera differenza esistente tra il quantitativo di beni in carico “di diritto” e quello concretamente esistente “di fatto” (artt. 33 e 194 del R.D. n. 827 del 1924).

Con riferimento a tale figura di responsabilità, si è, dunque, in presenza di un’inversione dell’onere della prova, atteso che, realizzandosi l’evento dell’ammanco, si presume la colpevolezza dell’agente contabile, il quale è ammesso a dimostrare che il depauperamento non è a lui imputabile.

Per il vero, occorre dare atto dell’esistenza di un orientamento dottrinale che alla tesi dell’inversione dell’onere della prova preferisce il meccanismo della “culpa in re ipsa”, come pure di un’ulteriore posizione che propende per la riconduzione della fattispecie nell’ambito della responsabilità del depositario, che, ai sensi dell’art. 1780 c.c., si libera ove dimostri la non imputabilità della perdita della detenzione della cosa depositata.

Ciò posto, ai fini dell’odierno studio, non può, di certo, sfuggire la considerazione che la sedes materiae naturale per l’emersione della responsabilità contabile sia rappresentata dal giudizio di conto[7], che si instaura per “fictio iuris”, a seguito della presentazione del conto.

La circostanza non comprime, però, il potere di citazione del Procuratore Regionale della Corte dei conti, il quale, avendo appreso da altra fonte la notizia dell’ammanco, può ben assumere l’iniziativa di promuovere un giudizio, che, pur distinguendosi da quello di conto, vertendo sempre sull’accertamento della responsabilità contabile, partecipa delle stesse modalità di formazione della prova[8].

Il paradigma normativo di tale postulato è dato dal combinato disposto degli artt. 54 del R.D. n. 1214 del 1934 e 85 del R.D. n. 2440 del 1923, da cui si ricava che: “Nei casi di … danni arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili… la Corte può pronunciarsi … anche prima del giudizio sul conto”.

Il principio non è rimasto privo di applicazione nella giurisprudenza della Corte, essendo stata pienamente riconosciuta la possibilità di pronunciarsi sulla responsabilità del contabile, prima del giudizio di conto ed a prescindere da esso (Corte dei conti, sez. giur. reg. Calabria, n. 10 del 21 febbraio 1995).

Al pari, è stata affermata l’ammissibilità della riunione del giudizio di conto a quello di responsabilità, quando il conto sia stato già presentato alla Corte dei conti (Sez. I, sent. n. 96 del 24 marzo 1994).

Sulla base di tali premesse ed alla luce del fatto che le risultanze processuali confluite nella sentenza in esame danno ampia contezza di come le condotte degli incolpati, per larga parte, si siano sostanziate nel prelievo di ingenti quantitativi di materiale di proprietà dell’Amministrazione della difesa, colpisce il dato che l’impianto accusatorio sia rimasto circoscritto alla ricostruzione presuntiva dell’ammontare del danno, fondata sulle somme percepite dagli incolpati a titolo di tangente, e non abbia conosciuto, piuttosto, un’apertura verso un accertamento analitico delle consistenze di magazzino, che avrebbe consentito tanto di accertare l’effettiva consistenza degli ammanchi, e, quindi, di acclarare una parte del danno erariale prodotto nel complesso dell’intera vicenda, quanto di procedere alla successiva contestazione di quegli stessi ammanchi agli incolpati, o almeno a chi, tra essi, rivestendo la funzione di agente contabile, poteva essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità contabile, beneficiando così del regime probatorio di cui si è ampiamente riferito.

Conclusivamente, godendo del conforto derivante dagli elementi sopra riportati, si osserva come tale impostazione del processo sarebbe stata ammissibile, prescindendo dalla naturale instaurazione del giudizio di conto.

 



[1] Leggibile all’indirizzo internet della Banca Dati delle sentenze della Corte dei conti http://www.corteconti.it/banche_dati/.

[2] Cfr. sentenze n. 98/2000 delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 6/2005, n. 209/2003, n. 100/2005, n. 251/2006,  n. 289/2008 della Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale.

[3] La responsabilità patrimoniale dinanzi alla Corte dei conti: evoluzione normativa e giurisprudenziale, T. Parisi – A. Ziccarelli, Direkta Edizioni, Roma, 2012, 50 e ss..

[4] Cfr. nota n. 1.

[5] Cfr.  sentenze n. 116/2003 della Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, n. 608/2003 della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale Lombardia e n. 671/2007 della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale Lazio.

 

[6] Da ultimo, Cass. civ., sez. III civile, 14 febbraio 2012, n. 2085.

[7] Artt. 27 e ss. del R.D. n. 1038 del 1933 e 44 e ss. del R.D. 1214 del 1934.

[8] La responsabilità patrimoniale dinanzi alla Corte dei conti: evoluzione normativa e giurisprudenziale, T. Parisi – A. Ziccarelli, Direkta Edizioni, Roma, 2012, 23 e 24

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO




composta dai seguenti magistrati
dott.          Salvatore NOTTOLA           Presidente
dott.          Marcovalerio POZZATO           Giudice estensore
dott.ssa          Cristiana RONDONI           Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 62866 del registro di Segreteria,

proposto dal Procuratore regionale per la Regione Lazio avverso:

BRODONI Roberto, nato a Roma il 17.8.1955, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Di Principe e Luca De Rosa

GIACALONE Matteo, nato a Mazara del Vallo il 29.6.1948, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Martinelli

LETIZIA Angelo, nato a San Nicola La Strada il 2.10.1962, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maggiore

PELUSO Raffaele, nato a Torre Annunziata il 1.3.1951, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Cesaroni

TEDESCHI Teodoro, nato a San Vito dei Normanni il 5.2.1950, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Lanucara e Nicola Capozzoli

VIDETTA Canio, nato a Palazzo San Gervasio il 14.3.1945, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Viglione e Giancarlo Viglione

Uditi, alla pubblica udienza del 26.1.2012, con l’assistenza del segretario dott.ssa Daniela Martinelli:

il giudice relatore Cons. dott. Marcovalerio Pozzato;

il P.M. nella persona del V.P.G. dott. Antonio Giuseppone;

l'avv. Cesaroni per Peluso;

l'avv. Maggiore per Letizia;

l'avv. F. Viglione per Videtta;

l'avv. Martinelli per Giacalone;

l'avv. Lanucara per Tedeschi.

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa.

FATTO

Riferisce l'atto introduttivo del presente giudizio che la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma, con nota del 23.7.2004, inviava alla Procura Regionale della Corte dei conti per il Lazio, ai sensi dell'art. 129 delle norme di attuazione del c.p.p., copia della richiesta di rinvio a giudizio in pari data, riguardante sette ufficiali e sottufficiali dell'Esercito Italiano, per una serie di delitti previsti dal c.p.m.p.

Unitamente a tale richiesta veniva altresì trasmessa copia dell'Ordinanza in materia di misure cautelari (ex artt. 272 e ss. c.p.p. e 261 c.p.m.p.) emessa dal G.I.P. in data 10.6.2003, con cui veniva disposta la custodia cautelare in carcere, ex art. 285 c.p.p., del Ten.Col. Peluso Raffaele e veniva rigettata la richiesta nei confronti degli altri imputati.

Sulla base di tali atti e con riferimento alle dichiarazioni rese da alcuni degli imputati ed imprenditori coinvolti, nonchè alle intercettazioni telefoniche effettuate, la Procura Regionale per il Lazio ha ipotizzato la sussistenza di un danno erariale imputabile alla responsabilità dei suindicati militari per aver questi favorito, in cambio di danaro o altra utilità, alcune ditte (in particolare, da riferire a Antonio Toscano) nell'aggiudicarsi commesse di smaltimento di materiali di proprietà dell'Amministrazione militare dichiarati fuori uso, nel consentire alle stesse ditte di prelevare quantità di materiali superiori a quelle contrattualmente pattuite, nonchè di appropriarsi di materiali in buono stato di conservazione o di nuovissima fattura.

L'indagine penale si riferiva, in particolare, a ufficiali e sottufficiali dell'Esercito Italiano in servizio presso il Centro Rifornimento Commissariato (d'ora innanzi, Ce.Ri.Co.) di Roma.

A tale Centro è da riferire la gestione delle scorte dei materiali di casermaggio e vestiario, nonché il livello di mantenimento dei livelli di disponibilità dei magazzini situati in aree diverse.

Nel quadro di un ampio progetto teso a decongestionare gli spazi di magazzino vengono a collocarsi le ipotesi di attività illecita dei militari, che avrebbero illecitamente favorito -nella cessione e nella dislocazione dei materiali in esubero- imprenditori amici (in particolare, come si è detto, Antonio Toscano e la sua longa manus Francesco Meogrossi).

Riferisce altresì la procedente Procura che la vicenda trovava ampia eco sulla stampa nazionale.

Con decreto del 22.12.2004 il Presidente di questa Sezione ha autorizzato, nei confronti dei soggetti coinvolti (gli ufficiali Raffaele Peluso, Canio Videtta, Teodoro Tedeschi e Matteo Giacalone, e i sottufficiali Roberto Brodoni e Gianni Czech (la cui posizione verrà in seguito stralciata), in servizio presso il Ce.Ri.Co. di Roma, il sequestro di quanto ad essi dovuto o debendo dall'Amministrazione della Difesa e dall'INPDAP, nei limiti di un quinto se trattasi di crediti costituiti da stipendio o pensione, senza limiti trattandosi di crediti di altra natura, fino alla concorrenza di € 412.800,00 complessivi, nei limiti, per ciascuno di essi, di € 51.600,00 e per il solo Peluso di € 103.200,00.

Il Giudice designato per la convalida, con ordinanza n. 227/2005, confermava il sequestro conservativo nei confronti di Czech, Peluso, Tedeschi e Videtta; revocava, invece, il sequestro nei confronti di Brodoni e Giacalone.

Nei confronti dei predetti è stato quindi emesso l’invito di cui all’art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella L. 14.1.1994, n. 19.

Gli incolpati, costituitisi nel giudizio di convalida del sequestro conservativo autorizzato, negavano la fondatezza dell'azione risarcitoria della procedente Procura.

Gli incolpati Peluso, Giacalone e Letizia chiedevano altresì di essere personalmente uditi dal rappresentante del P.M., negando ogni ipotesi di responsabilità a loro carico.

Con ordinanza n. 430/2005 questa Sezione giurisdizionale ha respinto il reclamo prodotto dal Videtta e dal Tedeschi avverso l'ordinanza (n. 227/2005) di conferma del sequestro; ha invece parzialmente accolto il reclamo prodotto dal Peluso, riducendo la somma sequestrata nei limiti di € 51.600,00 (stesso importo degli altri soggetti coinvolti).

Con ordinanza n. 649/2005, questa Sezione giurisdizionale ha disposto la revoca del sequestro nei confronti di Gianni Czech.

Di seguito, la procedente Procura ha quindi emesso (9.4.2005) atto di citazione (ritualmente notificato) nei confronti dei predetti soggetti incolpati.

Nella prospettiva attorea gli ufficiali del Ce.Ri.Co. facilitavano la falsa fatturazione per servizi (manovalanza e facchinaggio) resi all'Amministrazione; agevolavano alcuni imprenditori nell'aggiudicazione di commesse (alienazione di materiali fuori uso) a prezzi inferiori a quelli di mercato, in cambio di denaro o altre utilità; gli imprenditori (in particolare, Antonio Toscano), per altro verso, pagavano (per il tramite di Francesco Meogrossi che, in ragione del suo incarico di facchinaggio, aveva agevole accesso al Centro) somme di denaro per essere avvantaggiati nelle aggiudicazioni o per appropriarsi di materiali eccedenti rispetto alle commesse o per prelevare senza titolo e indebitamente materiali da depositi militari.

In questo quadro, è riferito che, con sentenza ex art. 444 c.p.p., a Letizia, Brodoni e Meogrossi (responsabile della CISCAT, cooperativa addetta a lavori di manovalanza e sostanziale “tuttofare”) il G.U.P. presso il Tribunale di Roma aveva applicato la pena della reclusione.

Nell'ambito di tale procedimento penale il Meogrossi aveva fatto dichiarazioni che ponevano in risalto gravi responsabilità dei soggetti convenuti innanzi a questa Corte (in particolare, Videtta, Tedeschi, Peluso e Giacalone), che si sarebbero appropriati mensilmente di una somma di circa € 2.300,00, per un totale di oltre € 55.000,00 (parte delle somme illecitamente liquidate si riferiscono a prestazioni contabilizzate ma non effettuate dalla soprariferita cooperativa).

Tali somme, ad avviso della procedente Procura, costituiscono un danno diretto.

Riferisce altresì la procedente Procura che dagli atti penali si evince che in più riprese Videtta, Tedeschi, Peluso e Brodoni sono stati altresì destinatari di illecite dazioni (“tangenti”), quale illecito corrispettivo per la turbativa di più operazioni d'asta (licitazioni private) ovvero per indebita cessione di materiali custoditi nei magazzini militari.

Nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a Videtta, Tedeschi, Peluso, Giacalone e Brodoni è stata contestata la violazione degli artt. 81, 110, 319, c.p., per aver ricevuto somme di denaro o altre utilità per compiere atti contrari ai doveri d’ufficio, con particolare riferimento alla turbativa della licitazione privata per lo smaltimento di materassi depositati presso i magazzini di Torre del Parco, per lo smaltimento di lana, per l’indebito prelievo di materiali; con riferimento alla turbativa della licitazione privata aggiudicata alla ditta CFM di Alfonsi, tutti (tranne Brodoni, Letizia e alcuni imprenditori privati) per il reato di associazione ex art. 416, c. 1, 2 e 3, nonché ex art. 61, n. 9, c.p.

Al Letizia era contestata la ricezione di € 500,00, quale compenso per la illegittima consegna all’imprenditore Cardilli di scaffalature metalliche di proprietà delle Forze Armate.

Le varie turbative d'asta avrebbero impedito all'Amministrazione di trarre il massimo vantaggio economico dalla vendita dei materiali fuori uso, con vantaggio patrimoniale; la consegna alle ditte di materiali eccedenti le quantità contrattualmente stabilite avrebbe determinato la perdita di valori o una mancata entrata in danno dell'Amministrazione militare.

La documentazione in atti dimostra che gli ufficiali Videtta, Tedeschi, Peluso e il sottufficiale Brodoni hanno ricevuto illecite dazioni monetarie (a titolo di “tangente”):

-€ 10.000 a favore di Videtta, Peluso, Tedeschi, a illecito compenso della turbativa della licitazione privata aggiudicata nel 2002 alla ditta Eurotex di Coppola Ciro (riferibile peraltro all’imprenditore Toscano);

-€ 25.000 in favore dei medesimi, a illecito compenso della turbativa della licitazione privata aggiudicata nell’ottobre 2002 alla ditta CMF di Alfonso Giovanni (sempre da ricondurre all’imprenditore Toscano);

-€ 8.500, ai riferiti soggetti, per avere consentito, nel luglio 2002, l’asporto di materiali dal Ce.ri.co;

-€ 8.500, ai medesimi, per agevolare la cooperativa CISCAT nell’aggiudicazione della gara per lavori di facchinaggio all’interno del Ce.RiCco.;

-€ 12.000, ai riferiti e a Giacalone, a illecito compenso della turbativa della gara, aggiudicata alla ditta Totex s.r.l., per la fornitura di gusci di materassi (tangente materialmente riscossa dal solo Peluso, che avrebbe fatto intendere la compartecipazione degli altri ufficiali).

Nella prospettazione attorea il Videtta (quale direttore del Ce.ri.co.) è stato il referente per le decisioni in ordine all'affidamento a Toscano e a Meogrossi di lavori concernenti la movimentazione di merci; ha “coperto” l'illecita attività di prelievo da parte degli imprenditori sodali di materiali eccedenti rispetto alle quantità stabilite contrattualmente; ha contattato direttamente gli imprenditori nel contesto della turbativa d'asta; ha ricevuto più volte denaro e altre utilità quali controprestazioni delle condotte contrarie ai doveri d'ufficio.

Il Tedeschi, in qualità di capo del servizio amministrativo del Ce.Ri.Co., ha gestito le operazioni di gara, “pilotandole” a favore del Toscano e di altri; sarebbe venuto meno ai doveri di riservatezza, fornendo informazioni in merito all’andamento delle gare, ricevendo in cambio denaro e altre utilità.

Il Giacalone, subentrato al Videtta, si sarebbe subito associato al sistema tangentizio, ferma restando la sua ridotta partecipazione alle vicende in questione (ottobre 2002 – maggio 2003).

Il Peluso avrebbe partecipato ai processi decisionali più significativi, in relazione alle operazioni illecite, risultando il principale riferimento degli imprenditori Toscano (imprenditore operante nel settore della vendita di vestiario militare usato) e Meogrossi per l’organizzazione delle illecite attività; a tale convenuto deve essere riconosciuta una posizione di vertice nell’organizzare il trafugamento del materiale militare, nonché un potere di reale supremazia.

Il Brodoni ha ammesso, in sede di patteggiamento, di avere riscosso somme a titolo di tangente per agevolare l’indebita cessione di materiali; al Letizia va ricondotta un’ipotesi di responsabilità più tenue, da ricondurre alla produzione di un danno all’immagine delle FF.AA.

I convenuti sono citati a comparire innanzi a questo Giudicante per sentirsi condannare al pagamento delle riferite somme:

-quanto alla somma di € 55.000,00 (fatture gonfiate CISCAT), essa va ripartita in eguale misura percentuale (30% ciascuno) tra Videtta, Tedeschi e Peluso; la differenza, pari al 10%, deve essere posta a carico del Giacalone;

-quanto alla somma di € 200.000,00 (pari a quanto illecitamente attribuito a titolo di tangente), va ripartita in egual misura tra Videtta, Tedeschi e Peluso, per € 180.000,00; € 15.000 vanno imputati al Giacalone; € 5.000,00 al Brodoni;

-quanto alla somma di € 250.000,00 (danno all’immagine), va imputata al Letizia per € 1.500,00, al Brodoni per € 5.000,00; il resto della somma a Videtta, Peluso, Tedeschi e Giacalone.

I convenuti si sono costituiti in giudizio già con riferimento al richiesto sequestro conservativo e all’invito a fornire controdeduzioni.

Il sig. Angelo Letizia si è costituito (27.1.2005) con il patrocinio dell’avv. Pietro Maggiore, rilevando di non avere nulla a che vedere con le manovre che avrebbero favorito alcune ditte nell’aggiudicazione di gare di appalto all’interno dell’Amministrazione militare; in questo quadro il convenuto ha voluto definire la propria posizione processuale in sede penale ordinaria con una sentenza di “patteggiamento” anche per differenziare la propria posizione da quella degli altri coindagati con i quali non avrebbe neanche dovuto essere messo in relazione.

Ha quindi chiesto la reiezione della pretesa attorea.

Il sig. Teodoro Tedeschi si è costituito (28.1.2005) con il patrocinio degli avvocati Luigi Lanucara e Nicola Capozzoli, rilevando la mancanza di prova in ordine alla sua asserita condotta illecita e al verificarsi di un danno erariale.

Con successiva memoria (19.6.2006) ha rilevato:

la necessità di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale;

-infondatezza delle richieste vantate, atteso che gran parte degli addebiti mossi nell'odierno giudizio sono stati esclusi, quanto al Tedeschi, dalla sentenza dell'8.2.2006 del Tribunale di Roma in sede penale (non luogo a procedere per non aver commesso il fatto);

-mancanza di qualsiasi forma di distinzione fra gli eventuali apporti dei singoli nella produzione dell'asserito danno;

-insussistenza del danno all'immagine della P.A., mancando qualsiasi indizio di prova.

Il sig. Matteo Giacalone si è costituito (3.2.2005) con il patrocinio dell’avv. Stefano Martinelli, rilevando:

-di avere rivestito l’incarico di Comandante del Ce.Ri.co. solamente fra il 31.10.2002 e il 15.5.2003;

-durante tale periodo il Centro non ha adottato atti amministrativi (gare o appalti) per l’alienazione di materiali fuori uso dell’Amministrazione, né ha predisposto il prelievo di materiale dai depositi materiali a favore di ditte aggiudicatarie di procedure selettive;

-mancanza di prova in ordine alla sua responsabilità in ordine alla produzione dell’ipotizzato danno erariale (con particolare riferimento al danno all’immagine).

Nel prosieguo, nel merito, con comparsa depositata il 20.6.2006, il convenuto ha rilevato che:

-con sentenza n. 1942 del 13.2.2006, il G.U.P. del Tribunale di Roma ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti del Giacalone in ordine a reati connessi a gare esperite anteriormente al 31.10.2002 (perché il fatto non sussiste) e non luogo a procedere per i reati connessi all'illecito prelievo di materiali militari;

-il Toscano ha ammesso “di non aver avuto diretti contatti con il Giacalone”;

-l'ipotizzata asportazione di materiale militare nel mese di novembre 2002 coincide con un periodo di sostanziale assenza (per licenza di trasferimento) del Giacalone dal Ce.ri.co.;

-l'eventuale responsabilità ascrivibile al predetto sarebbe a titolo di omessa vigilanza su un suo dipendente, insufficiente a configurare una responsabilità amministrativa del Giacalone;

-violazione dell'art. 5 del D.L. 453/1993, per mancato puntuale invito del presunto responsabile a depositare le proprie controdeduzioni, non facendo l'invito a controdedurre alcun riferimento a una gara da espletarsi nei mesi di aprile e maggio 2003 (comunque mai indetta);

-insussistenza, nella fattispecie, di un danno erariale imputabile a condotte poste in essere dal Giacalone.

E' quindi chiesta la reiezione della pretesa attorea; in via subordinata, è chiesto che la responsabilità del convenuto sia da considerare a titolo meramente sussidiaria, con ampia applicazione del potere riduttivo.

Il sig. Raffaele Peluso si è prima costituito, in relazione alla convalida del sequestro, con il patrocinio degli avvocati Raffaele Crisileo e Luigi Ambrosino; successivamente, prima si è costituito per il merito con il patrocinio dell’avv. Loredana Milone del Foro di Napoli, e poi con l'avv. Francesca Cesaroni, rilevando:

-l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità della pretesa attorea, nella pendenza, per i medesimi fatti, di procedimento penale;

-l'insussistenza della responsabilità del Peluso, non avendo il medesimo posto in essere le condotte illecite a lui riferite;

- l’infondatezza della pretesa attorea, basata su frammenti e congetture di un P.M. penale, assolutamente discutibili e riportati in maniera palesemente orientata;

-l'assenza di un danno erariale;

-la sproporzione tra la richiesta risarcitoria e la retribuzione media del Peluso.

Chiede quindi che l’azione della procedente Procura sia rigettata ovvero sia dichiarata inammissibile.

Il sig. Videtta si è costituito (4.2.2005) con il patrocinio degli avvocati Giancarlo Viglione e Fabio Viglione, rilevando che:

-la prospettazione attorea non perimetra la condotta soggettivamente attribuibile agli incolpati, finendo per tradursi in una generalizzata forma di automatica contestazione di “tutti gli addebiti” a “tutti” i pubblici dipendenti;

-le fonti di accusa si fondano su elementi non verificati, né approfonditi nell’ambito di un contraddittorio tra le parti;

-la quantificazione e la sussistenza del danno erariale si rivela approssimativa, contraddittoria e non calibrata su una stabile piattaforma probatoria.

Chiede quindi la reiezione della pretesa attorea.

Il sig. Brodoni si è costituito (4.2.2005) con il patrocinio degli avvocati Giuseppe Di Principe e Luca De Rosa, rilevando la propria qualità di soggetto estremamente marginale nella vicenda in questione e sicuramente estraneo a qualsiasi sistema organizzativo. In tale contesto, la sua posizione deve essere valutata in modo del tutto differente rispetto a quelle degli altri soggetti coinvolti, anche sotto il profilo della responsabilità per danni diretti e indiretti causati alle FF.AA.

La richiesta di risarcimento della procedente Procura appare pertanto sproporzionata se paragonata al valore complessivo del danno diretto patrimoniale subito dalle FF.AA. (da stimare in proporzione al ricavato dell’illecito e al danno prodotto all’immagine della P.A.).

Chiede quindi la sostanziale riduzione delle somme a lui addossate a titolo di riparazione del danno erariale.

Il Giudice designato, con ordinanza n. 312/2006, ha revocato la misura cautelare del sequestro nei confronti del Tedeschi.

In data 25.1.2007 anche il Peluso ha chiesto la revoca della misura cautelare a suo carico; la relativa istanza è stata respinta dal Giudice designato con ordinanza n. 89/2007.

Avverso tale ultimo provvedimento il predetto Peluso ha interposto reclamo al Collegio, ex art. 669 terdecies c.p.c.

Con ordinanza n. 169/2007 questo Giudicante ha parzialmente accolto il reclamo avverso l’ordinanza n. 89/2007, disponendo la cessazione di ogni ulteriore trattenuta a carico del convenuto, ferme restando le somme già accantonate.

Con ordinanza n. 647/2008 questa Sezione ha revocato il provvedimento di sequestro nei confronti del Videtta nella misura di un quinto sul trattamento di stipendio o di pensione; ha confermato nel resto il sequestro conservativo.

Con ordinanza a verbale nell’udienza del 18.5.2009 questo Giudicante ha disposto la sospensione del giudizio sino all’emissione della sentenza penale di primo grado (da parte del Tribunale di Roma).

In data 25.8.2011 la procedente Procura ha interposto istanza di fissazione di udienza, ex art. 297 c.p.c., corredata da copia del verbale di udienza del 20.6.2011 relativo al procedimento penale in questione, nonché da copia della sentenza (n. 14083/11) emessa in pari data.

Con tale sentenza il Tribunale di Roma ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Peluso Raffaele, Giacalone Matteo, Tedeschi Teodoro, Coppola Ciro, Videtta Canio, Czech Gianni, Cardilli Giuseppe, Cardilli Salvatore e Putignano Angelo in ordine ai reati di cui al proc. N. 33187/05 R.G.N.R., loro rispettivamente ascritti ai capi A), B), C), D), E), F), nonché in ordine ai reati di cui al proc. N. 49127/03 R.G.N.R., loro rispettivamente ascritti ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), nonché in ordine ai reati di cui al proc. N. 20862/02 R.G.N.R., loro rispettivamente ascritti ai capi A) e C), e nei confronti dei soli imputati Giacalone, Tedeschi, e Coppola, anche in ordine al reato di cui al capo N), perché estinti per prescrizione.

In data 7.1.2012 l'avv. Martinelli, per Giacalone, ha depositato memoria con contestuale istanza ex art. 17, c. 30 ter, del D.L. 78/2009.

Questi i rilievi difensivi posti:

-nullità degli atti di causa con i quali viene chiesto il risarcimento del danno all'immagine, ai sensi dell'art. 17, c. 30ter, del D.L. 78/2009, non essendo stata emessa nei suoi confronti alcuna statuizione irrevocabile di condanna;

-infondatezza, nel merito, della pretesa attorea, per omessa valutazione della condotta concretamente posta in essere; in via subordinata, per insussistenza di un danno erariale e/o all'immagine della P.A.;

-in via del tutto subordinata, la natura eventualmente sussidiaria della responsabilità del Giacalone, con ampia applicazione del potere riduttivo e addebito pro quota.

In data 9.1.2012 l'avv. Lanucara, per Tedeschi, ha depositato memoria difensiva.

Questi i rilievi difensivi posti:

-preliminarmente, la necessità di nuova sospensione del giudizio, essendo l'intervenuta sentenza penale n. 14083/11 assolutamente parziale rispetto ai fatti contestati ai convenuti;

-infondatezza, nel merito, della pretesa attorea, avendo statuito la menzionata sentenza il “non doversi procedere” per intervenuta prescrizione;

-gran parte degli addebiti mossi nell'odierno giudizio sono stati esclusi, quanto al Tedeschi, dalla sentenza dell'8.2.2006 del Tribunale di Roma in sede penale (non luogo a procedere per non aver commesso il fatto);

-insussistenza del danno all'immagine della P.A., mancando qualsiasi indizio di prova.

In data 9.1.2012 l'avv. F. Viglione, per Videtta, ha depositato memoria integrativa.

Questi i rilievi difensivi posti:

-preliminarmente, la necessità di nuova sospensione del giudizio, essendo l'intervenuta sentenza penale n. 14083/11 assolutamente parziale e neutrale rispetto alle esigenze di accertamento richiamate nel provvedimento di sospensione del 18.5.2009 di questo Giudicante (in particolare, per il Videtta, è ancora in corso l'accertamento penale di fatti coincidenti con le vicende del consorzio CISCAT e la ditta TOTEX);

-infondatezza, nel merito, della pretesa attorea, in quanto priva di elementi di prova e incongrua anche con riferimento alla quantificazione del danno erariale.

In data 9.1.2012 l'avv. F. Cesaroni, per Peluso, ha versato memoria difensiva, corredata da documenti.

Questi i rilievi difensivi posti:

-nullità degli atti di causa con i quali viene chiesto il risarcimento del danno all'immagine, ai sensi dell'art. 17, c. 30ter, del D.L. 78/2009, non essendo stata emessa nei suoi confronti alcuna statuizione irrevocabile di condanna;

-infondatezza, nel merito, della pretesa attorea, per omessa valutazione della condotta concretamente posta in essere; in via subordinata, per insussistenza di un danno erariale e/o all'immagine della P.A.

All'odierna udienza il rappresentante dell'ufficio del P.M. ha confermato gli atti scritti attorei, chiedendo la condanna dei convenuti.

Ha puntualizzato i seguenti rilievi:

-la non necessità di attendere l'esito di ulteriori procedimenti penali in corso, atteso che la sentenza del 2011 del Tribunale di Roma non ha recato alcun elemento nuovo;

-gli atti dimostrano la responsabilità dei convenuti;

-gli imprenditori coinvolti hanno affermato le dazioni in favore degli ufficiali del Ce.ri.co;

-la piena sufficienza degli elementi di prova a carico dei convenuti (all'uopo ha rilevato che il mar. Brodoni ha confermato l'esistenza di un sistema criminoso, le tangenti, le fatture gonfiate, le gare fasulle).

Ha confermato gli atti attorei per quanto concerne la condanna dei convenuti, rimettendosi alla valutazione di questo Collegio per quanto concerne l'eccezione di nullità formulata in relazione al danno all'immagine.

L'avv. Cesaroni, per Peluso, si è riportato alle proprie memorie prodotte in data 2006, 2007 e 2012; ha ribadito:

-l'eccezione di nullità con riferimento al dedotto danno erariale;

-l'assenza di elementi di prova, essendo dedotte mere circostanze sfornite di mezzi probatori;

-la mancanza di prova in ordine alla percezione di tangenti.

Ha concluso chiedendo la piena assoluzione del proprio assistito.

L'avv. Maggiore, per Letizia, ha ribadito le proprie conclusioni scritte e ha puntualizzato la posizione marginale del sottufficiale nelle vicende in questione, del tutto avulso da appalti e gare; ha evidenziato l'esclusiva ricezione, nelle vicende, di poche centinaia di euro.

Ha concluso rilevando la scarsa consistenza di elementi di responsabilità amministrativa a carico del Letizia, peraltro non sussistendo alcun danno all'immagine della P.A.

L'avv. F. Viglione, per Videtta, nel chiedere la reiezione della domanda attorea, ha puntualizzato i seguenti rilievi:

-opportunità della sospensione del procedimento per dare continuità alla sospensione del 2009;

-l'anomalia di elementi di prova fondati sull'audizione di soggetti sentiti esclusivamente nella fase di indagine;

-l'operatività della pronuncia del Tribunale di Roma nel 2011, che ha isolato i fatti coperti da prescrizione;

-la scarsa credibilità delle allegazioni del Meogrossi, interessato, assieme agli altri imprenditori sentiti, ad alleggerire la propria posizione penale a discapito dei militari coinvolti nella vicenda;

-l'inattendibilità e la frammentarietà dell'apparato probatorio fornito dalla procedente Procura, costituito da materiali vaghi, stralci di intercettazioni, ricostruzioni superficiali delle gare di appalto.

In conclusione si riporta ai propri atti scritti e chiede, comunque, un ridimensionamento del danno ascrivibile al Videtta.

L'avv. Martinelli, per Giacalone, si è riportato alla propria diffusa comparsa difensiva del 2006, rilevando:

-l'esiguità del periodo di comando del convenuto presso il Ce.Ri.Co.;

-la non sussistenza dei fatti ascritti, come da statuizione del giudice penale nel 2006;

-di aver depositato agli atti documentazione da cui risulta che il Giacalone non ha adottato atti di gara, né di alienazione materiali.

L'avv. Lanucara, per Tedeschi, si riporta ai propri atti defensionali.

In particolare ribadisce:

-la sentenza di non luogo a procedere del G.U.P. presso il Tribunale di Roma in data 28.3.2006;

-l'affermazione espressa di non responsabilità del Tedeschi in ordine all'ipotizzato peculato;

-l'inesistenza di pronunce penali che accertino la responsabilità dell'ufficiale in ordine ai fatti dedotti;

-l'insussistenza di prove a carico del suo assistito, potendosi rilevare solo, nella fattispecie, di elementi di indagine.

DIRITTO

Nel presente giudizio è dedotto il danno erariale derivante da duplice fonte.

Sotto un primo profilo, vengono posti in evidenza i costi (danno diretto e di immediata rapportabilità monetaria) sopportati dall'Amministrazione militare per:

a)la stabile strutturazione di un sistema di indebite maggiorazioni per le ore lavorate dalla CISCAT;

b)le minori entrate derivanti dalle facilitazioni illecitamente attribuite a taluni imprenditori (in particolare, a Antonio Toscano), con riferimento all'esperimento di gare per lo smaltimento di materiali giacenti presso i magazzini del Ce.Ri.Co;

c)l'illecita sottrazione, presso questi ultimi, di materiali.

Tali costi, nella prospettazione di parte attrice, rappresentano in realtà il risultato dell'attività di una organizzazione operante sistematicamente all'interno della struttura militare.

Per altro verso, viene fatto valere il danno all’immagine della pubblica amministrazione destinato a tradursi in sfiducia per i cittadini, con conseguente pregiudizio della stessa capacità dell'Amministrazione della Difesa di assolvere appieno i suoi compiti istituzionali.

Tanto premesso, devono essere preliminarmente delibate alcune questioni pregiudiziali.

Ancor prima di affrontare le questioni pregiudiziali, è utile rilevare la ponderosità degli atti (probatori) a disposizione di questo Giudicante; solo in una prospettiva di acquisire ulteriori elementi (in un contesto in cui gli elementi probatori si appalesano peraltro numerosi e coincidenti) questa Sezione giurisdizionale si indusse a una breve sospensione del presente procedimento, al fine di acquisire le risultanze penali afferenti a giudizio a carico di alcuni dei convenuti innanzi al Tribunale di Roma.

L'acquisizione di tali risultanze non ha, tuttavia, recato ulteriori elementi, avendo la sentenza n. 143081/2011 dichiarato il non doversi procedere per alcuni reati, in quanto estinti per prescrizione, nei confronti di Peluso, Giacalone, Tedeschi e Videtti (nonché di altri soggetti).

L'ampiezza dei documenti a disposizione e evidenti esigenze di assicurare la definizione del presente giudizio in tempi ragionevoli induce quindi questo Collegio a ritenere la causa matura per la decisione.

Ciò posto, in primo luogo questo Giudicante è chiamato a delibare la preliminare eccezione di nullità della pretesa di ristoro del danno all'immagine formulata dalle difese dei convenuti Videtta, Giacalone, Peluso, Tedeschi.

L'eccezione ha ad oggetto, in particolare, la procedibilità dell'azione di responsabilità per danni all'immagine alla P.A., per difetto di sentenza penale irrevocabile di condanna, ai sensi dell'art. 17, c. 30-ter del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102/2009, come modificato dall’art. 1, c. 1, lettera c), n. 1, del D.L. n. 103/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 141/2009.

Dispone il predetto art. 17, comma 30-ter, che “Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”.

Secondo il richiamato art. 7 della L. n. 97/2001 “la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”, soggiungendo che “resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

In tale contesto normativo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 355 dell’1 – 15.12.2010, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 30-ter, periodi secondo, terzo e quarto del D.L. n. 78/2009.

Il Giudice delle Leggi ha rilevato che il Legislatore ha teso a “circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell’immagine dell’amministrazione imputabile a un dipendente di questa”; in questo quadro, la precettività della predetta disposizione (dell'art. 17) deve essere “univocamente interpretata” nel senso che “al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all’immagine dell’ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria”.

Il Giudicante costituzionale ha chiarito che “nel caso in esame il legislatore ha ulteriormente delimitato, sul piano oggettivo, gli ambiti di rilevanza del giudizio di responsabilità, ammettendo la risarcibilità del danno per lesione dell'immagine dell'amministrazione soltanto in presenza di un fatto che integri gli estremi di una particolare categoria di delitti”, e che “la scelta di non estendere l'azione risarcitoria anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, può essere considerata non manifestamente irragionevole” avendo il Legislatore ritenuto, nell'esercizio della propria discrezionalità, che “soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione, possa essere proposta l'azione di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'ente pubblico”.

In sostanza, “la circostanza che il legislatore abbia inteso individuare esclusivamente quei reati che contemplano la pubblica amministrazione quale soggetto passivo concorre a rendere non manifestamente irragionevole la scelta legislativa in esame”, e pertanto “la particolare struttura e funzione della responsabilità amministrativa, unitamente alla valutazione della specifica natura del bene giuridico protetto dalle norme penali richiamate dalla disposizione impugnata, rende non palesemente arbitraria la scelta con cui è stato delimitato il campo di applicazione dell'azione risarcitoria esercitabile dalla procura operante presso le sezioni della Corte dei conti”.

L'art. 17, c. 30-ter del D.L. n. 78/2009 ha quindi limitato l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno all’immagine da parte delle Procure regionali della Corte dei Conti alle fattispecie esplicitamente indicate dall’art. 7 della L. n. 97/2001, ovvero ai delitti contro la p.a. previsti dal capo 1 del titolo II del libro II del codice penale, e, di conseguenza, ha sostanzialmente ridotto l’ambito di cognizione del giudice contabile sul danno in argomento, limitandolo alle sole fattispecie come sopra individuate.

Le sopramenzionate fattispecie delittuose devono essere definitivamente accertate, nel contesto recato dal combinato disposto degli artt. 3 e 7 della L. n. 97/2001, con sentenza irrevocabile di condanna penale.

L'orientamento sopraespresso del Giudice delle Leggi è stato sostanzialmente confermato con le ordinanze nn. 219, 220 e 221 (depositate il 21.7.2011), con la dichiarazione della manifesta infondatezza o inammissibilità di ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti della norma in esame richiamando la citata sentenza n. 355/2010 e riferendo che “la scelta di non estendere l’azione risarcitoria anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, può essere considerata non manifestamente irragionevole”.

Tanto premesso, ne consegue che nella fattispecie in giudizio, concernente fatti in parte tuttora sottoposti al vaglio del Giudice penale, in base al disposto del menzionato art. 17, c. 30-ter del D.L. n. 78/2009, l’accertamento del danno all’immagine correlato alle vicende descritte in fatto, resta (con riferimento alle posizioni di Videtta, Giacalone, Peluso e Tedeschi) sottratto alla cognizione della Corte dei conti difettando, nella specie, il formale accertamento dei reati con sentenza irrevocabile di sentenza condanna penale (cfr. Sez. Lazio, sent. n. 998/2011, Sez. Friuli-Venezia Giulia, sent. 19/2011).

Deve essere di conseguenza dichiarata l'inammissibilità della pretesa con riferimento al ristoro del danno all'immagine subìto dall'Amministrazione per effetto delle condotte serbate, nei fatti in questione, da Peluso, Videtta, Giacalone e Tedeschi.

Differenti sono, per contro, le posizioni dei convenuti Brodoni e Letizia, che hanno subìto gli effetti di una sentenza irrevocabile di condanna (in esito al cd. “patteggiamento”) per reati cui l'ordinamento riconnette una lesione dell'immagine della P.A.

Nei confronti di Brodoni e Letizia risulta pienamente ammissibile, di conseguenza, la pretesa afferente al ristoro del sopramenzionato danno.

Ulteriore preliminare eccezione che questo giudicante è chiamato a esaminare riguarda l’affermata inammissibilità dell’atto di citazione (avv. Martinelli, per Giacalone), per violazione del diritto di difesa, stante la non corrispondenza tra il c.d. “invito a controdedurre” e l’atto di introduzione del presente giudizio.

L’eccezione è priva di giuridico pregio.

Secondo l’attestata giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Lazio, sent. n. 2412/2006), infatti, “in virtù della duplice funzione, di garanzia e di istruttoria, da riconoscersi all’invito a dedurre, va...esclusa la necessità di una piena e totale corrispondenza tra tale atto e quello di citazione, in quanto i nuovi elementi di prova e di conoscenza acquisiti dal Procuratore regionale nella fase istruttoria devono essere adeguatamente valutati, considerato anche che il limite di variabilità dell’atto di citazione è costituito dal quadro generale dell’ipotesi dannosa, che va mantenuta nella sua essenza tipica”.

Orbene risulta dagli atti che l’ipotesi dannosa dedotta dalla parte pubblica è rimasta invariata dalla fase istruttoria sino alla finale introduzione del giudizio.

Di conseguenza, sussistendo sostanziale identità fra l’invito a dedurre e l’atto di citazione per quanto attiene ai tratti fondamentali del pregiudizio erariale contestato, l’eccezione di inammissibilità della citazione deve essere respinta (cfr. anche, sul punto, Sez. II centrale, sent. 262/2006).

Passando quindi all'esame del merito, deve essere notato che nel processo innanzi alla Corte dei conti trovano applicazione sia il principio di autonomia dei giudizi (con riferimento tanto al processo civile che a quello penale), sia il principio del giusto processo, ex art. 111 Cost.

Pertanto, ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa non è sufficiente allegare sentenze emanate in altre sedi, da cui pure risultino elementi di colpevolezza rilevanti ad altri fini, ma è necessario fornire mezzi di prova che vengano autonomamente valutati dal giudice contabile (Sez. Abruzzo, sent. n. 663 del 6.9.2004).

In tale quadro, le risultanze acquisite nel corso del procedimento penale (con particolare riferimento agli elementi emersi nella fase delle indagini) sono prese in considerazione da questo Giudicante quali elementi di prova, rimessi all’autonoma e piena valutazione di questo Collegio.

A tal proposito i fatti portati ad emersione dalle indagini dei Carabinieri e dall'attività della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma evidenziano la sussistenza della responsabilità dei convenuti per gli addebiti formulati da parte attrice.

In ogni caso, appaiono decisive, ai fini dell’addebito della responsabilità in questione:

le dichiarazioni effettuate da Meogrossi e Toscano, che trovano rispondenza con i restanti elementi di prova, relativi a 1) dichiarazioni rese da altri soggetti innanzi alle autorità inquirenti (Cerasi; verbale sommarie informazioni rese da Sennato Sergio Riccardo in data 9.6.2003, pagg. 2 e 3, responsabilità diretta del Peluso con riferimento al contratto Totex; verbale sommarie informazioni rese da De Vito Ferdinando n data 9.6.2003, pagg. 1 e 2, responsabilità diretta del Peluso e del Tedeschi con riferimento al contratto Totex) 2) accertamenti bancari nei confronti di Peluso, Videtta, Giacalone e Tedeschi (cfr. Comando provinciale Carabinieri di Roma, relazione in data 16.3.2004, pag. 28 e ss., da cui si desume che numerose operazioni bancarie dei convenuti erano eseguite al solo scopo di occultare versamenti in contanti e giroconti su altri c/c di famiglia e da cui emergono manifeste anomalie: versamenti assolutamente incongrui rispetto al reddito goduto dai convenuti; ovvero circostanze assolutamente singolari -il Tedeschi, ad esempio, incassava denaro con modalità anomale senza avere alcuna spesa-).

In tale contesto, a nulla rileva quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti, circa la contradditorietà e la non veridicità del Meogrossi e del Toscano.

Le risultanze agli atti inducono per contro il convincimento, nel Giudicante, che si siano effettivamente verificate indebite dazioni a danno dell'Amministrazione militare, nonché il coinvolgimento certo dei convenuti (nelle modalità che verranno analiticamente esposte) nella realizzazione degli illeciti addebitati.

Deve essere quindi riconosciuta la sostanziale attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da Meogrossi e da Toscano, per la concordanza con altri elementi separatamente emersi nel corso degli accertamenti da parte dei Carabinieri.

A titolo meramente descrittivo e non esaustivo, vanno all'uopo ricordati gli elementi di prova recati da:

-l'interrogatorio di Antonio Toscano che, in data 22.5.2003, dichiara (pag. 3 e 5 del verbale di trascrizione del nastro registrato) di aver consegnato a Meogrossi denaro (in contanti) destinato a Videtta e Peluso (venti milioni di lire, gara di Torre del Parco), nonché cinquanta milioni “per la gara del Nord” (turbativa d’asta in accordo con Meogrossi, pag. 6) nell’anno 2002; vengono rammentate le pressanti richieste dirette di Peluso, pag. 7; si descrivono le modalità con cui veniva svolta la turbativa asta con la ditta Eurotex, pag. 9; viene descritto il colloquio del Toscano con Peluso e Videtta, pag. 12; colloqui cui presenziava anche il Tedeschi (pag. 13);

-l'interrogatorio di Francesco Meogrossi che, in data 12.5.2004, descrive le contabilizzazioni gonfiate in favore della CISCAT, con pieno accordo di Videtta, Tedeschi e Peluso (successivamente anche di Giacalone, cfr. pag. 3), sino alla strutturazione di una sorta di “illecito stipendio mensile” a favore dei predetti; illustra le modalità con cui viene pilotata e facilitata la gara per lo smaltimento ovvero la cessione dei materiali immagazzinati, pag. 5; afferma l'attribuzione ai convenuti di denaro e altre utilità, pag. 5;

-intercettazioni ambientali effettuate dagli inquirenti negli automezzi di proprietà del Meogrossi (Opel Zafira) e del Toscano (Mercedes).

I minori introiti in favore dell'Amministrazione militare ovvero le perdite sono scaturiti dagli accordi corruttivi che garantivano agli ufficiali convenuti e (in limitatissima parte al Brodoni) un lucro illecito, destinato a variare in relazione al caso di specie (indebite maggiorazioni nelle fatture di facchinaggio, facilitazioni nelle gare, assenso a illeciti prelievi).

La corruzione ha dato luogo a:

a)maggiorazioni delle fatture della cooperativa di facchinaggio presso il Ce.Ri.Co., con contestuale retrocessione a Peluso, Videtta, Tedeschi e Giacalone di € 55.000,00 (importo corrispondente alle indebite contabilizzazioni per ore non effettivamente lavorate dalla cooperativa di facchinaggio del Meogrossi);

b)pagamento di c.d. “tangenti” per un importo complessivo, secondo il capo d’imputazione, di € 64.000,00.

Gli atti di causa dimostrano, come allegato dalla procedente Procura, sia la fraudolenta contabilizzazione (ammessa dal medesimo titolare della ditta di manovalanza) per le ore non lavorate dai facchini, con pagamenti a cadenza sostanzialmente mensile (una sorta di “stipendio nero parallelo” in favore dei suindicati ufficiali), sia la reiterata illecita ricezione monetaria (a titolo tangentizio):

-€ 10.000 a favore di Videtta, Peluso, Tedeschi, quale compenso della turbativa della licitazione privata aggiudicata nel 2002 alla ditta Eurotex di Coppola Ciro;

-€ 25.000 in favore dei medesimi, a remunerazione della turbativa della licitazione privata aggiudicata nell’ottobre 2002 alla ditta CMF di Alfonso Giovanni;

-€ 8.500, ai riferiti soggetti, per avere consentito, nel luglio 2002, l’asporto di materiali dal Ce.ri.co;

-€ 8.500, ai medesimi, per agevolare la cooperativa CISCAT nell’aggiudicazione della gara per lavori di facchinaggio all’interno del Ce.ri.co.;

-€ 12.000, ai riferiti e a Giacalone, a corrispettivo della turbativa della gara, aggiudicata alla ditta Totex s.r.l., per la fornitura di gusci di materassi (riscossione del solo Peluso, che avrebbe fatto intendere la compartecipazione degli altri ufficiali).

Il danno diretto risulta quindi corrispondente, nel suo ammontare, alle dazioni (nelle due separate componenti relative alle “fatture gonfiate” della CISCAT e alle tangenti a vario titolo).

Giova rammentare che l'illecita dazione, cui corrisponde la cd. “tangente” sostanzia, ai fini del danno da risarcire,

-come guadagno illecito dell'Agente;

-come maggior onere sostenuto dalla P.A., come minor entrata (nella presente fattispecie), in suo danno, per la vendita di beni o servizi.

Risulta principio pacificamente acquisito in giurisprudenza la “traslazione dei maggior costi”, secondo cui l'imprenditore che paga al funzionario infedele (nella fattispecie, a ufficiali superiori dell'Esercito) la tangente riversa il peso economico sulla stessa Amministrazione, diminuendolo (in questo caso) nei contratti attivi.

La giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte riconnette il danno da tangente all'importo della tangente stessa (danno erariale in re ipsa), nel presupposto che la lesione patrimoniale inferta all'Amministrazione non sia comunque inferiore all'ammontare della illecita dazione.

Opina questo Giudicante (in aderenza all'attestata giurisprudenza di questa Corte) che le riferite dazioni hanno finito con il gravare sul Ministero della Difesa in più rispetto a quanto attribuito per il facchinaggio, ovvero in meno rispetto agli introiti effettivi degli appalti o delle cessioni, ovvero in termini di perdita per il materiale sottratto (si notino gli esiti della verifica ispettiva secondo cui, già in data 14.5.1997, risultava mancante dai magazzini Ce.ri.co. materiale in quantità significativa; si eseguivano altresì artifizi contabili sui dati informatici per coprire la vendita di più materiali -cambio codice NUC, a titolo esemplificativo-).

Si tratta indubbiamente di un danno erariale, perché tutte le maggiorazioni di uscita ovvero le diminuzioni di entrata erariale, ovvero le perdite di materiali scaturite dal doloso e infedele comportamento degli ufficiali (e in modestissima parte, per l'ultima componente, del Brodoni), hanno finito, appunto, per gravare sul Ministero della Difesa.

Il danno da tangente deve quindi essere fatto coincidere con gli illeciti versamenti ai militari convenuti in giudizio.

In tale contesto, la copiosa documentazione prodotta e i restanti elementi acquisiti confermano le avvenute dazioni per l'importo complessivo di € 119.000,00 (55.000,00 + 64.000,00); tali attribuzioni monetarie concretano, altresì, la sussistenza della responsabilità di Peluso, Videtta, Giacalone, Tedeschi e Brodoni per il danno c.d. “diretto” contestato dalla Procura.

Priva di giuridico sostegno si manifesta, quindi, la richiesta attorea di € 200.000,00 a titolo di danno patrimoniale dell'Erario (da tangente), non risultando adeguata prova in ordine al suo verificarsi.

Deve quindi essere esaminato il ruolo assunto nelle vicende in questione dai singoli convenuti, tenuto conto dell'efficacia della sentenza n. 511/2006 (depositata il 13.2.2006) del Tribunale penale di Roma, con cui a) il Tedeschi è prosciolto dall'imputazione di aver assunto accordi per il prelievo di coperte e stracci depositati presso i magazzini di Torre del Parco e b) il Giacalone è prosciolto da addebiti concernenti le medesime vicende, avendo assunto il comando del Ce.Ri.Co. dal 31.10.2002 (posteriormente ai fatti delittuosi dedotti).

Il Videtta (quale direttore del Ce.Ri.Co.) ha in primo luogo costituito l'originario elemento di vertice (formale) nell'attuazione dei comportamenti infedeli, consentendo:

1.l'incongrua maggiorazione delle fatture della CISCAT (cooperativa di facchinaggio), ricevendo un illecito corrispettivo dal titolare di tale attività, Francesco Meogrossi;

2.la mancata contabilizzazione di vario materiale militare, soprattutto di fuori uso tecnico; la circostanza consentiva al Peluso e al Tedeschi di organizzare la vendita di ingenti quantitativi di materiali militari, formalmente quali “fuori uso tecnico” ma in realtà mai utilizzati;

3.l'illegittimo asporto, da parte degli imprenditori sodali, di materiali eccedenti rispetto alle quantità stabilite contrattualmente; 4.ha reiteratamente ricevuto denaro e altre utilità a compenso di facilitazioni in contrasto con i doveri d'ufficio (in particolare, consentendo agli ufficiali subalterni un decorso di gare di appalto favorevoli agli imprenditori amici).

Il Tedeschi, in qualità di capo del servizio amministrativo del Ce.ri.co., era il pubblico funzionario responsabile delle operazioni di gara dell'Amministrazione.

In virtù di espliciti accordi illegittimamente intercorsi con il Toscano, ha favorito gli imprenditori amici:

1.partecipando alla maggiorazione delle fatture della CISCAT (cooperativa di facchinaggio), ricevendo un illecito corrispettivo dal titolare di tale attività, Francesco Meogrossi;

2.fornendo informazioni riservate in merito all'andamento delle gare;

3.concorrendo, nelle gare di smaltimento o cessione di materiali, alla determinazioni di prezzi palesemente incongrui.

In tale quadro ha ricevuto dai soggetti favoriti, per il tramite del Meogrossi, denaro e altre utilità.

Il Giacalone, subentrato al Videtta, ha prontamente fornito la sua convinta adesione al “sistema”, pur rimanendo del tutto estraneo ai fatti avvenuti anteriormente al 31.10.2002.

Valgono, per il predetto, le osservazioni concernenti il predecessore Canio Videtta, con particolare riferimento a:

-partecipazione al sistema delle “fatture gonfiate Ciscat”;

-mancata contabilizzazione di vario materiale militare, soprattutto di fuori uso tecnico; la circostanza consentiva al Peluso e al Tedeschi di organizzare la vendita di ingenti quantitativi di materiali militari, formalmente quali “fuori uso tecnico” ma in realtà mai utilizzati;

-consenso all'illegittimo asporto, da parte degli imprenditori sodali, di materiali eccedenti rispetto alle quantità stabilite contrattualmente; -ricezione di denaro e altre utilità a compenso di facilitazioni in contrasto con i doveri d'ufficio.

Il Peluso, sebbene subalterno a Videtta prima e a Giacalone poi, è risultato (unanimi le dichiarazioni agli atti) il propulsore del sistema tangentizio, con caratteristiche di particolare pertinacia e persistenza.

A lui può attribuirsi:

1.il ruolo sostanziale di “portavoce” del sistema;

2.la conclusione degli “accordi” con gli imprenditori amici;

3.il ruolo di principale (talora esclusivo) collettore delle tangenti.

In tale quadro, ha partecipato con ruolo preminente in tutte le vicende, sia con riferimento alle maggiorazioni sulla cooperativa di facchinaggio, sia agli illeciti favori in fase di appalto, sia con riferimento ai “prelievi” nei magazzini.

Il Brodoni ha ammesso (cfr. dichiarazioni rese in sede penale, con giudizio conclusosi con patteggiamento e applicazione di una pena detentiva), di avere riscosso somme a titolo di tangente per facilitare l’illegittima cessione di materiali.

Alla partecipazione dei convenuti ai fatti dedotti in questo giudizio consegue pertanto l'attribuzione di responsabilità amministrativa e correlativa condanna al risarcimento in favore del Pubblico Erario come segue:

-Peluso, per € 45.000,00;

-Videtta, per € 30.000,00;

-Tedeschi, per € 29.500;

-Giacalone, per € 14.000,00;

-Brodoni, per € 500,00.

Premessa l'inammissibilità della pretesa al ristoro del danno all'immagine della P.A. nei confronti di Peluso, Videtta, Giacalone e Tedeschi, deve essere delibata tale pretesa con riferimento alle posizioni dei convenuti Brodoni e Letizia.

In proposito è da rammentarsi che le vicende in questione (nelle quali i sottufficiali hanno rivestito un ruolo di limitato contorno) hanno avuto diffusione nella stampa, sicché è da ritenere che nella fattispecie il danno all’immagine possa essere valutato, in via equitativa, con riferimento ai ridotti apporti causali di tali convenuti, in ragione di € 1.000,00 per Brodoni e di € 500,00 per Letizia.

A questa determinazione si ritiene di poter pervenire in considerazione del disdoro arrecato all'Amministrazione militare a livello locale.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

il convenuto Raffaele PELUSO al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, di complessivi € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) comprensivi di rivalutazione monetaria, con interessi legali da calcolare dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo;

il convenuto Canio VIDETTA al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, di complessivi € 30.000,00 (trentamila/00) comprensivi di rivalutazione monetaria, con interessi legali da calcolare dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo;

il convenuto Teodoro TEDESCHI al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, di complessivi € 29.500,00 (ventinovemilacinquecento/00) comprensivi di rivalutazione monetaria, con interessi legali da calcolare dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo;

il convenuto Matteo GIACALONE al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, di complessivi € 14.000,00 (quattordicimila/00) comprensivi di rivalutazione monetaria, con interessi legali da calcolare dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo;

il convenuto Roberto BRODONI al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, di complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) comprensivi di rivalutazione monetaria, con interessi legali da calcolare dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo;

il convenuto Angelo LETIZIA al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, di complessivi € 500,00 (cinquecento/00) comprensivi di rivalutazione monetaria, con interessi legali da calcolare dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.

Il sequestro conservativo già autorizzato nei confronti dei convenuti (originariamente autorizzato con decreto del 22.12.2004 del Presidente di questa Sezione giurisdizionale e poi convalidato e modificato con successivi provvedimenti soprariferiti) è convertito in pignoramento nei limiti della somma che ciascun convenuto è stato condannato a rifondere al Ministero della Difesa.

Condanna altresì gli stessi al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione della sentenza si liquidano in complessivi € 6.749,28 (seimilasettecentoquarantanove/28).

Manda alla Segreteria della Sezione giurisdizionale per gli adempimenti di competenza

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26.1.2012
 

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L'azione di annuallamento: lo stato dell'arte http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1487 Wed, 09 May 2012 10:36:40 +0200 Francesco Jacinto]]> Ponendosi l’obiettivo di procedere alla ricostruzione della posizione che, nel sistema delle tutele, occupa l’azione di annullamento, così come attualmente configuratasi, in virtù del recente processo di codificazione del diritto processuale amministrativo e della sua  applicazione pretoria, è possibile pervenire a conclusioni che danno conto di un’evoluzione del diritto vivente, orientatasi verso più direzioni non del tutto univoche e non sempre coerenti.

Non residua alcuna incertezza in ordine al fatto che, con l’affermazione della risarcibilità della lesione dell’interesse legittimo, dapprima in via giurisprudenziale, con la nota sentenza n. 500 del 1999, e successivamente in diritto positivo, con l’art. 7 della legge n. 205 del 2000, l’azione di annullamento sia stata sottoposta a significative torsioni, volte ad estendere lo spettro delle tutele oltre gli angusti spazi del rimedio strettamente demolitorio, giungendo ad indagare l’effettiva portata della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

In ragione dell’in sé della domanda risarcitoria, il giudice amministrativo ha dovuto, necessariamente, coltivare un potere di cognizione che, superando il perimetro dell’apprezzamento in ordine alla legittimità dell’atto, si atteggiasse in modo da ricostruire il pregiudizio patito dal ricorrente, in termini tanto di danno evento, ossia di lesione della situazione sostanziale, quanto di danno conseguenza, cioè di ricostruzione dell’effettiva diminuzione patrimoniale patita dal soggetto danneggiato.

In quest’opera, la magistratura amministrativa ha agito, applicando il modello tipico della propria giurisdizione, ossia ancorando al giudizio impugnatorio le fasi dell’accertamento in merito alla ricorrenza degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, in particolare quello dell’ingiustizia del danno.

Ogni apprezzamento circa la “colpa dell’apparato” è rimasto, quindi, incardinato alla previa verifica dell’illegittimità dell’azione amministrativa, operata in sede di annullamento dell’atto, quale primo presupposto per estendere le valutazioni in ordine alla ricorrenza dell’elemento soggettivo dell’illecito.

La presunzione di legittimità dell’atto amministrativo, la cui efficacia ed esecutorietà si consolida allo spirare dei termini decadenziali per l’impugnazione, è stata, quindi, motivo per ritenere che l’ingiustizia del danno venisse esclusa dalla permanenza in vita di un provvedimento inoppugnabile.

Neppure si è ritenuto che il giudice amministrativo potesse conoscere incidentalmente dell’illegittimità dell’atto, al di fuori del giudizio di annullamento, sulla convinzione che tale forma di cognizione fosse riservata unicamente al giudice ordinario, ove munito di giurisdizione, ciò ab urbe condita e cioè a far data dalla legge abolitrice del contenzioso.

Ne è derivata la stagione della pregiudiziale amministrativa, o, per meglio dire, annullatoria,  atteso che l’intera vicenda contenziosa era destinata a concludersi nell’ambito dello stesso plesso giurisdizionale.

È stata una stagione contraddistinta dall’alternanza tra decisioni, da un lato, quelle del Consiglio di Stato[1], caratterizzate dallo stare decisis, a presidio della tutela demolitoria quale prius rispetto a quella risarcitoria, non senza qualche episodico cedimento[2], dall’altro, quelle della Suprema Corte[3], che, univocamente, affermavano il principio secondo il quale il difetto della preventiva e tempestiva impugnazione dell’atto non costituiva preclusione per scrutinare l’autonoma domanda di risarcimento del danno, configurandosi, ex adverso, un’ipotesi di diniego della giurisdizione, perciò sindacabile dalla Cassazione ex artt. 360, c. 1, n. 1 e 362 c.p.c. (fatto, in concreto verificatosi, con la sentenza delle Sezioni Unite 23 dicembre 2008, n. 30254).

E’ storia come l’orientamento favorevole al superamento della pregiudiziale abbia fatto ingresso nel codice del procedimento amministrativo con la statuizione contenuta nell’art. 30, che ha segnato un momento di cesura nel rapporto di rigida consequenzialità tra azione di annullamento ed azione risarcitoria.

Per il vero, la risarcibilità dell’interesse legittimo ha rappresentato l’incipit di un procedimento evolutivo, non limitato al profilo strettamente risarcitorio, bensì connotato da una non celata tendenza verso il mutamento genetico del processo amministrativo da giudizio sull’atto a giudizio sul rapporto, venendo in rilievo la dimensione sostanziale dell’interesse legittimo, quale relazione, rispetto al bene della vita, caratterizzata dall’interposizione del potere pubblico.

In estrema sintesi, la cognizione, appunto, sulla spettanza del bene della vita, imprescindibile per poter pronunziare sull’an della lesione e, conseguentemente, sul quantum del risarcimento, ha fatto da potente stimolo verso l’ulteriore apertura compendiatasi nell’attrazione di tecniche di tutela tipiche del plesso giurisdizionale ordinario nell’orbita dei poteri del giudice amministrativo.

Si è così fatta strada la concezione che la conoscibilità della situazione sostanziale potesse essere anticipata alla fase in cui essa interagisce con un potere amministrativo ancora in fieri, prescindendo dall’emanazione dell’atto e, dunque, dall’onere della sua preventiva impugnazione quale condizione per poter accedere al rimedio giurisdizionale.

In giurisprudenza, il leading case è rappresentato dalla nota sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI n. 717 del 2009, in tema di D.I.A., che ha riconosciuto l’ammissibilità di un’azione di mero accertamento, utile ad offrire tempestiva tutela al terzo interessato dallo svolgimento di un intervento edilizio contrario alla legge, attraverso una pronunzia dichiarativa di tale illiceità, utile a produrre un effetto conformativo sul potere di controllo intestato all’Amministrazione ed evidentemente rimasto privo della doverosa attivazione.

E’ nel diritto positivo, a seguito della novella alla legge sul procedimento, apportata dalla legge n. 15 del 2005, che la giurisprudenza ha rinvenuto le vestigia dell’esistenza, nel processo amministrativo, di un’azione generale di accertamento.

Quest’elaborazione ha preso le mosse, in primo luogo, dalla statuizione di cui all’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 secondo la quale non è annullabile, per i c.d. vizi non invalidanti, il provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; ha toccato, in seconda istanza, il fenomeno della nullità dell’atto amministrativo di cui all’art. 21 septies della medesima legge n. 241/1990 e la correlata azione ex art. 31, comma 3, del codice del processo amministrativo; infine, ha raggiunto l’azione avverso il silenzio inadempimento, regolata, dapprima, dall’art. 2 della citata legge 241/1990, de iure condito, dal combinato disposto degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo.

Ebbene, le tre fattispecie menzionate, in sede processuale, hanno trovato un momento di sintesi nella circostanza che gli effetti costitutivi tipici dell’annullamento rimangono estranei alla pronunzia del giudice, il quale si limita ad adottare una sentenza dichiarativa, di volta in volta, attagliata allo specifico petitum.

E’ in virtù di tali istituti, come pure in ragione della considerazione che il potere di accertamento della situazione giuridica rimane profilo inscindibile dalla funzione giurisdizionale, che è possibile sostenere come l’azione dichiarativa sia immanente allo stesso sistema processuale, pur essendo stata formalmente espunta dalla prima stesura del codice del processo amministrativo.

Di qui, occorre enfatizzare un altro aspetto, su cui concentrare una particolare attenzione, quello per cui l’azione avverso il silenzio inadempimento ha prodotto un’ulteriore occasione di fuga dall’ortodossia dell’azione di annullamento e la conseguente genesi di una nuova forma d’azione, paragonabile a quella d’adempimento, tipica del processo avanti il giudice ordinario.

Infatti, l’art. 2 della legge 241/1990, prima, e l’art. 31, in combinato disposto con l’art. 34, comma 2, lettera c, del codice del processo amministrativo, poi, hanno riconosciuto al giudice amministrativo la possibilità, da un lato, di pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, in presenza di attività vincolata o quando risulti che non residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità, dall’altro, di condannare all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

E’ sulla scorta di questo radicamento in diritto positivo che l’Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 3 del 2011, ha argomentato in ordine all’esistenza di un’azione generale di condanna pubblicistica all’adempimento, idonea a spingersi sino all’ordine di adozione del provvedimento richiesto, in presenza di potere vincolato o discrezionalità esaurita.

E’ certamente questo il punto più delicato del processo evolutivo in esame, che pone l’azione d’annullamento al centro di un sistema evolutosi nella direzione di garantire l’effettività della tutela, in ossequio al principio sancito all’art. 1 del codice del processo amministrativo.

Il contraltare di tale pienezza ed effettività è, infatti, l’imprescindibile necessità di presidiare la tenuta dell’ordinamento costituzionale di separazione dei poteri, che risulterebbe esposto al rischio di un’intollerabile lesione, laddove il potere giurisdizionale dovesse tracimare, in via generale, dal sindacato di legittimità dell’azione amministrativa a quello di merito, invadendo l’area della discrezionalità amministrativa.

Se l’azione di adempimento avanti il giudice ordinario è il mezzo per ottenere coattivamente la soddisfazione dell’interesse in un rapporto tra privati, questa stessa coazione, realizzata nell’ambito della giurisdizione di legittimità, ma con una portata estesa al merito, costituisce un vulnus alla fisiologica dialettica tra giudice amministrativo ed Amministrazione.

In disparte il giudizio di ottemperanza e le altre ipotesi di giurisdizione estesa al merito, non vi è chi non veda come la cognizione del giudice debba arrestarsi sulla soglia della discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che l’azione di condanna pubblicistica all’adempimento è in tanto un moderno mezzo di tutela, idoneo ad ampliare il perimetro degli effetti conformativi derivanti dalla pronunzia di annullamento, in quanto si spinga ad ordinare l’adozione del provvedimento, solo ove il suo contenuto sia scritto nella legge, ovvero sia delineato dall’esaurimento della discrezionalità da parte dell’Amministrazione, in occasione di più procedimenti in cui essa ha reiteratamente adottato soluzioni connotate da un’illegittimità seriale.

Questo, in estrema sintesi, è lo stato dell’arte riferito al sistema delle tutele, nel cui ambito l’azione di annullamento continua a rivestire una posizione centrale.

In apertura, si è dato conto di un’evoluzione verso più direzioni non del tutto univoche e non sempre coerenti.

Alle fughe in avanti hanno fatto seguito riorganizzazioni del pensiero attorno a posizioni più tradizionali.

Dovendo ora produrre elementi a fondamento del postulato enunciato inizialmente, è d’obbligo muovere da alcune riflessioni in merito alle conclusioni a cui è pervenuta l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011, raffrontandole con il frutto del prolungato agone giurisprudenziale in tema di pregiudiziale amministrativa di cui si è fatto cenno.

Ebbene, a fronte della considerazione in ordine al fatto che il codice del processo amministrativo neghi la sussistenza della pregiudizialità di rito, il più alto Consesso di giustizia amministrativa ha enfatizzato, sul versante sostanziale, la rilevanza eziologica dell’omessa impugnazione come fatto valutabile al fine di escludere la risarcibilità del danno, che, secondo un giudizio causale ipotetico, si sarebbe potuto evitare, con l’impugnazione tempestiva.

Ciò, in quanto l’art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo recita che, nel determinare il risarcimento, “il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso gli strumenti di tutela previsti”.

In sostanza, ad avviso della Plenaria, il codice del processo amministrativo, richiamandosi ai principi civilistici della causalità giuridica e dell’auto-responsabilità, ha sancito la regola secondo cui una condotta del danneggiato, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che agevoli la produzione di danni altrimenti evitabili, recide, in tutto o in parte, il nesso casuale che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili.

L’omessa o tardiva impugnazione dell’atto assume, quindi, una rilevanza sostanziale, sul versante prettamente causale.

In estrema sintesi, l’Adunanza Plenaria ha enucleato un orientamento che, non condividendo tanto la tesi della pregiudizialità pura di stampo processuale, quanto quella della totale autonomia dei due rimedi, considera l’omessa impugnazione non un fatto destinato ad incontrare lo sbarramento di rito, ma da apprezzare in concreto, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, per escludere il risarcimento di quei danni che sarebbero stati evitati grazie alla tempestiva proposizione della domanda d’annullamento.

La circostanza che la sentenza concluda per un rigetto nel merito, piuttosto che per la declaratoria di inammissibilità, non sposta la conclusione che la Plenaria abbia inteso riaffermare la centralità dell’azione di annullamento.

L’insegnamento che si trae dalla sentenza in rilievo va nella direzione di confermare come la sorgente primigenia delle possibili lesioni alla sfera giuridica dei consociati rimanga il provvedimento amministrativo illegittimo, quale atto che, originato da un potere capace di incidere unilateralmente, irrompe nell’area dell’autonomia privata, producendo effetti compressivi immediati, tanto nel godimento delle posizioni già intestate all’interessato, quanto nell’immissione in quelle auspicate, a seconda che la situazione lesa si atteggi sub specie, rispettivamente, d’interesse oppositivo o d’interesse pretensivo.

L’azione risarcitoria risulterà, certamente, strumento utile allo scopo di effettuare una ricognizione degli svantaggi subiti e, insieme, garantirne il relativo ristoro, ma l’interesse primario del soggetto danneggiato rimane quello di ottenere una pronunzia costitutiva che rimuova dal mondo degli atti giuridici la fonte di quel danno, con la conseguenza di determinare l’istantanea riespansione della posizione lesa, ovvero l’obbligo di riedizione di quel potere utile ad immettere nel godimento del bene della vita invocato, nel rispetto degli effetti conformativi della sentenza.

Mutatis mutandis, questa linea di tendenza è stata confermata dalla Plenaria anche in tema di D.I.A., con la sentenza n. 15 del 2011, che, abbandonando la costruzione proposta dalla Sezione VI, nella decisione n. 717 del 2009, sull’azione di accertamento, o meglio valorizzandola mediante anticipazione alla fase cautelare del processo, tradisce un’evidente tensione verso la ricerca di un centro di gravità stabile per la giurisdizione amministrativa, trovandolo nella confortevole certezza dell’azione di annullamento.

E’ così che il più alto Consesso di giustizia amministrativa qualifica il silenzio di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990, tenuto oltre i termini perentori ivi previsti, come silenzio significativo negativo, che corrisponde ad un provvedimento tacito negativo, equiparato dalla legge ad un atto di espresso diniego all’adozione del provvedimento inibitorio, con conseguente  consumazione del potere.

Da questo silenzio significativo negativo derivano le posizioni giuridiche soggettive, dal lato del denunciante, di affidamento circa la legittimazione allo svolgimento dell’attività, dal lato del terzo portatore di una posizione differenziata, d’interesse pretensivo ad ottenere il provvedimento interdittivo.   

La conseguenza di tale elaborazione sulle tecniche di tutela rispetto al provvedimento per silentium è che il terzo rimane gravato dall’onere di praticare l’azione impugnatoria nei termini decadenziali.

Nihil sub sole novi! Il paradigma della reazione all’illegittimità dell’azione amministrativa rimane quello del giudizio sull’atto, tutt’al più si dovrebbe annotare un suo aggiornamento, cogliendone l’evoluzione in giudizio sul rapporto attraverso l’atto.  

La Plenaria, muovendo altresì dalle conclusioni a cui era pervenuta con la sentenza n. 3 del 2011, nel senso di ritenere praticabile l’azione di condanna pubblicistica in materia di interessi pretensivi, si interroga, se in tema di D.I.A., l’azione di annullamento possa essere, appunto, accompagnata dall’azione di condanna all’esercizio del potere inibitorio.

La conclusione a cui perviene è di segno positivo, perché, anticipando alla fase di cognizione un effetto conformativo da far valere, in punto di ortodossia, nel giudizio di ottemperanza, persegue il principio di effettività della tutela giurisdizionale.           

Nell’occasione, l’alto Consesso tiene però a precisare che l’azione di condanna, al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva e di domanda autonoma di risarcimento, non è esperibile se disgiunta da quella di annullamento.

Sempre in tema di scelta di direzioni non del tutto univoche e non sempre coerenti, mette conto evidenziare che, se per un verso il giudice amministrativo percepisce la necessità di riaffermare la centralità dell’azione di annullamento, per altro verso, absit iniuria verbis, sottopone quella stessa azione a mutazioni genetiche che rischiano di alterarne definitivamente l’ontologia e la riconducibilità agli stilemi classici del sistema processuale.

Il riferimento è rivolto alla sentenza n. 2755 del 2011, in cui il Consiglio di Stato – Sezione VI ricorre ad un’ardita formula che, nonostante la domanda proposta dal ricorrente fosse rivolta all’annullamento della deliberazione con cui il Consiglio regionale della Puglia aveva approvato il “piano faunistico venatorio regionale 2009-2014”, limita la portata della statuizione in modo da attribuirle “unicamente effetti conformativi del successivo esercizio della funzione pubblica, e non anche i consueti effetti ex tunc di annullamento, demolitori degli effetti degli atti impugnati, né quelli ex nunc”.

Il Giudice, in parte motiva, indica, prima facie, la radice eziologica del potere utilizzato nella previsione di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del codice, che lo legittima a disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato.

Poi, in considerazione del fatto che tale legittimazione viene circoscritta dalla stessa norma all’interno dei limiti della domanda in ossequio al carattere dispositivo del processo, ricostruisce il quadro normativo generale, da cui ricava il principio di diritto che, derogando alla regola per cui la pronuncia di annullamento produce effetti costitutivi ex tunc, consente di limitare parzialmente la retroattività di quelli stessi effetti, ovvero di escluderli del tutto, disponendo unicamente quelli conformativi.

Siffatta ricostruzione muove dalla considerazione di ordine negativo, secondo la quale il diritto processuale non reca disposizioni preclusive di tale possibilità, anzi, con riferimento alla materia dei contratti pubblici, riconosce al giudice il potere di graduare gli effetti costitutivi della sua pronunzia, dall’ipotesi estrema in cui può astenersi dal pronunciare la dichiarazione di inefficacia del contratto a quella in cui ne determina la caducazione completa, passando per l’opzione intermedia della declaratoria di parziale inefficacia.

Ciò premesso, il Consiglio di Stato incentra il suo percorso ermeneutico sull’effettività della tutela giurisdizionale, protetta dalla CEDU, dalla Costituzione e dallo stesso codice del processo amministrativo, osservando come il rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato non possa condurre a conseguenze abnormi, per cui la sentenza, che accolga pedissequamente la domanda, finisca per tutelare l’interesse dedotto in giudizio in misura minore rispetto a quanto facesse il provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, l’annullamento sic et simpliciter del piano faunistico venatorio avrebbe lasciato la Regione Puglia priva un atto generale che, comunque, regolava, ancorché con modalità non del tutto speculari al disposto della legge, un’attività, quella, appunto, venatoria, che, in difetto dello stesso piano, sarebbe rimasta priva di una disciplina di riferimento, con la conseguenza di non poter essere esercitata, ovvero di venire esercitata senza alcun limite, ciò con un palese vulnus dell’interesse azionato nel processo dall’Associazione ambientalista.

Il Consiglio di Stato ricerca ulteriori elementi di sostegno alla sua tesi nella disciplina processuale sulla giurisdizione della Corte di giustizia dell’Unione europea e, in particolare, nell’art. 264 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale, appunto, alla regula iuris per cui, se il ricorso è fondato, la Corte dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato, fa seguire quella per cui Essa, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.

Di qui, il Collegio argomenta per l’estensione di tale istituto al processo avanti il giudice nazionale, per via del fatto che la materia ambientale, in cui impinge il ricorso di specie, rientra nella competenza concorrente, ripartita tra Unione e Stati, non risultando, dunque, tollerabile una diversità negli standard di tutela.

In ciò, il Consiglio di Stato sorvola sul fatto che la norma richiamata rechi una regola processuale applicabile al rito che si celebra avanti la Corte di giustizia e non una disposizione di natura sostanziale, generale ed astratta, direttamente applicabile negli ordinamenti degli stati membri, in ragione del principio di primazia del diritto comunitario.

Al contrario, la stessa Corte di giustizia si è costantemente pronunciata per l’indifferenza del diritto dell’Unione rispetto agli ordinamenti processuali interni, importando unicamente che sia assicurato un certo livello di protezione delle situazioni giuridiche comunitarie, con riferimento al quale il rito impugnatorio è stato considerato compatibile[4].

In disparte tale considerazione, si osserva che, sulla base di tale costrutto argomentativo, il Collegio conclude con un dispositivo che, accogliendo il ricorso, esclude l’annullamento dell’atto impugnato, mantenendo fermi i suoi effetti, e dichiara il dovere della Regione Puglia di rinnovarlo, con effetti ex nunc.

Certamente la decisione reca l’indiscusso pregio di aver selezionato il rimedio più attagliato allo scopo di apprestare effettiva tutela all’interesse dedotto nel processo.

Il punto è verificare se una simile statuizione sia ancora sussumibile nel paradigma dell’azione di annullamento, ovvero se costituisca il sintomo della consumazione di una fictio iuris, per cui quella stessa azione di annullamento non finisca per divenire una sorta di simulacro utile ad assicurare il formale rispetto delle regole del rito impugnatorio, in quanto  strumentale all’introduzione nel processo di una domanda di accertamento incidentale circa la legittimità dell’azione amministrativa, accompagnata dalla condanna ad un facere pubblicistico, non invocabile, de iure condito, disgiuntamente da essa. 

Concentrando l’indagine sull’oggetto della statuizione, si ricava il convincimento circa il fatto che il Giudice, ricorrendo alla figura della “dichiarazione del dovere di procedere alla rinnovata emanazione del piano” ed all’obbligo di conformazione al contenuto della sentenza, abbia ordinato all’Amministrazione di esperire l’attività di cui all’art. 21 nonies, comma 2, della legge n. 241/1990, che consiste nella convalida del provvedimento illegittimo, riconosciuto tale in virtù dello scrutinio operato nel processo, all’esito di un procedimento di riesame conservativo, nel cui ambito la stessa Amministrazione deve adempiere all’obbligo di legge di effettuare la valutazione ambientale strategica (VAS) e tenerne conto ai fini del rinnovo del piano in rilievo.

Orbene, se, per un istante, rinunziando alla peculiarità del diritto pubblico, riportassimo il fatto nell’ambito della tripartizione gaiana, l’emanazione del piano faunistico venatorio regionale, ossequioso delle risultanze della VAS, costituirebbe, per l’Amministrazione, un’obbligazione discendente dalla legge, il cui ideale creditore verrebbe ad identificarsi nella collettività, rappresentata, nel caso di specie, dall’associazione ambientalista.

Il fatto in esame integrerebbe un’ipotesi di adempimento inesatto, atteso che una parte significativa della prestazione risulterebbe già erogata in favore del creditore.

Sicché, quest’ultimo, per ottenere l’integrale soddisfazione del suo diritto di credito, dovrebbe esperire un’azione ex art. 1453 c.c. per ottenere una pronunzia giurisdizionale che ingiunga al debitore di eseguire la prestazione, così come esattamente iscritta nella legge, suscettibile di esecuzione ex art. 2931 c.c., in caso di ulteriore inerzia del debitore, in quanto concernente un obbligo di fare.

Pur abbandonando, rapidamente, la suggestione civilistica, non ci si libera dalla sensazione che il contenuto dispositivo della sentenza pronunziata dal Consiglio di Stato partecipi della stessa ontologia  riscontrabile nella statuizione che verrebbe a produrre il giudice ordinario, ove la situazione di specie, per assurdo, ricadesse sotto la sua giurisdizione.

Da questa ontologia rimane, evidentemente, estraneo l’effetto di annullamento dell’atto, prevalendo quello di coercizione del facere pubblicistico, che consiste, come detto, nell’avvio di un procedimento di convalida e nella riforma dell’atto.

Volendo portare il ragionamento alle estreme conseguenze, si potrebbe financo argomentare che, alla luce del dispositivo in concreto adottato, rivestendosi dei panni di un ideale regista ed immaginando di riportare indietro lo stato del processo sino ai suoi primi fotogrammi, non potrebbe sfuggire la considerazione che il Giudice avrebbe dovuto risolvere lo scrutinio del ricorso con una pronunzia di rito, dichiarandolo inammissibile per carenza d’interesse, atteso che dal travolgimento del piano faunistico il ricorrente avrebbe ricavato un nocumento.   

Se, al contrario, si ritiene che il Consiglio di Stato abbia pronunziato una sentenza perfettamente attagliata alla tutela degli interessi in gioco, postulato sul quale non vi è motivo di dubitare, allora non ci si può astenere dalla considerazione che il modello dell’azione di annullamento, pur centrale ed idoneo a coprire la maggior parte delle controversie pubblicistiche, non possiede la capacità di ricomprenderle tutte.

Il passo successivo è quello di ritenere che il codice del processo amministrativo, pur nella sua apprezzabile funzione ordinante del frastagliato ordinamento processuale preesistente, non sia riuscito a regolare integralmente tutte le situazioni esistenti in rerum natura.

Se, dunque, il decennio compreso tra il 2000 ed il 2010 si è caratterizzato per il processo di affrancamento dell’azione risarcitoria da quella di annullamento, non è difficile ipotizzare che quello in atto si contraddistinguerà per la liberazione dell’azione di condanna pubblicistica da ogni onere di preventiva impugnazione, laddove non necessario alla tutela della situazione azionata.



[1] Cons. Stato, Sez. VI s. n. 3.338/02,  Adunanza Plenaria s. n. 4/03, Sez. IV s. n. 2136/2007

[2] Cons. Giust. Amm., s. n.  780/2008

[3] Cass. Sez. Un. ord. nn. 13.659 e 13.660 del 2006 e s. n. 30.254/2008, n. 23.595/2010 e  n. 405/11.

[4] Corte di Giustizia CE,  14 dicembre 1995, C – 312/1993, Peterbroek.

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Cass. civ., sez. II, ord. int. 6 marzo 2012, n. 3469 http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1486 Thu, 12 Apr 2012 17:17:19 +0200

Cass. civ., sez. II, ord. int. 6 marzo 2012, n. 3469 La Seconda Sezione Civile ha sollecitato le Sezioni Unite a pronunciarsi in ordine alla questione relativa alla validità del patto con il quale una parte processuale si impegna con l’altra parte a non impugnare l’emananda sentenza resa nella causa in corso, ovvero rinunzia preventivamente all’impugnazione della stessa sentenza. 

 

Avv. Giovanni Dato

 

Cass. civ., sez. II, ord. int. 6 marzo 2012, n. 3469 

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Cass. civ., Sez. Un., 13 marzo 2012, n. 3936 http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1485 Thu, 12 Apr 2012 17:12:39 +0200

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha stabilito che l’autore di un’infrazione al codice della strada, destinatario del preannuncio della prevista sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida (di cui va fatta menzione nel verbale di accertamento), può proporre opposizione immediata dinnanzi al giudice di pace per i vizi afferenti a tale sanzione, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

 

Avv. Giovanni Dato

 

Cass. civ., Sez. Un., 13 marzo 2012, n. 3936 

 

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Cass. civ., sez. II, ord. int. 26 marzo 2012, n. 4844 http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1484 Thu, 12 Apr 2012 17:07:48 +0200

La Sezione Seconda Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione concernente la garanzia edilizia, dovendosi stabilire se l’impegno del venditore di eliminare i vizi della cosa venduta comporti solo l’interruzione della prescrizione ex art. 1495 c.c. (destinata a decorrere ex novo secondo il regime speciale annuale) ovvero implichi l’attivazione del termine decennale di prescrizione.

 

Avv. Giovanni Dato

 

  Cass. civ., sez. II, ord. int. 26 marzo 2012, n. 4844 

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Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2011, n. 26830 http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1483 Wed, 04 Apr 2012 15:11:43 +0200 1. Il caso fortuito, cui appartiene la sottospecie del fatto del terzo, è insieme con la forza maggiore causa di esclusione della responsabilità da fatto illecito (art. 2043 e ss. c.c.) nelle ipotesi previste dalla legge, mentre nell'ambito della responsabilità contrattuale vige il diverso criterio dell'impossibilità, nel senso che il debitore è tenuto ad adempiere fino al limite estremo della possibilità della prestazione (secondo la prescrizione generale dell'art. 1218 c.c.). Pertanto, il fatto del terzo può assurgere a causa di esclusione della responsabilità contrattuale non ex se, ma solo in quanto sia altrimenti e ulteriormente caratterizzato da elementi che ne evidenzino la sostanziale corrispondenza (non ontologica, bensì) effettuale a una situazione di impossibilità non imputabile. Il fatto del terzo, sebbene costituisca una categoria riconducibile al caso fortuito e dunque, di regola, al settore della responsabilità per fatto illecito, in tanto può valere quale causa di esclusione della responsabilità ex art. 1218 c.c., in quanto renda impossibile l'adempimento ovvero, per le obbligazioni aventi ad oggetto un facere connotato in senso tecnico, esaurisca le possibilità di adempimento diligente secondo i parametri di esigibilità tipologici o basati sugli obblighi collaterali di buona fede. Ciò può verificasi soltanto ove il fatto del terzo consista in una forza esterna, improvvisa ed imprevedibile, tale da neutralizzare e soverchiare la diligenza del debitore, salvo questi, in virtù di previsione legislativa o convenzionale, debba sopportarne il rischio.
2. Sussiste la giusta causa di recesso da parte della società preponente nel caso in cui sia accertato che l’agente (che aveva in precedenza contratto debiti usurari) era a conoscenza dell'inserimento del tutto improprio di un funzionario di banca nei flussi di denaro attinenti al rapporto di agenzia e tollerava - per un rilevante periodo di tempo - l'ingerenza impropria del predetto terzo nei movimenti contabili relativi al rapporto di agenzia.
 
Avv. Giovanni Dato

 

 

Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2011, n. 26830
[…]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti atti di citazione <<§>>, agente monomandatario della […], successivamente incorporata da […], agiva contro quest'ultima per l'accertamento negativo del recesso per giusta causa manifestato dalla preponente in seguito al mancato versamento di rimesse per L. 328.287.212, relative ai mesi di luglio e agosto 1992, e si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale di Milano nei suoi confronti, su ricorso de […] e […], per il pagamento delle somme di L. 167.871.000 e di L. 9.913.123, sempre in dipendenza delle vicende del medesimo rapporto.
A sostegno dell'una e dell'altra causa il <<§>>, che domandava altresì il risarcimento del danno e il pagamento delle somme spettantegli a termini degli istituti di fine rapporto, sosteneva che il mancato versamento delle rimesse era dipeso dall'essere stato egli vittima di reati di estorsione ed usura commessi da tale <<J>>, funzionario di un'azienda di credito presso cui intratteneva un rapporto di c/c, il quale sin dal 1986 aveva cominciato a finanziarlo, e che, avendo accesso diretto ai terminali della banca, dal mese di aprile del 1992 aveva preso ad operare direttamente sul conto di lui, effettuando sia le operazioni di bonifico necessarie per la gestione dell'agenzia assicurativa, sia i prelievi di denaro destinati al soddisfacimento delle pretese usurarie. Ascriveva, pertanto, il mancato versamento delle rimesse all'illecita condotta posta in essere dal <<J>>, e sosteneva di non aver ne' dolosamente, ne' colposamente ritardato il pagamento delle rimesse.
Le società di assicurazioni resistevano in entrambe le cause, e […] proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di risoluzione del rapporto di agenzia per giusta causa. Riunite le due cause, il Tribunale riteneva insussistente la giusta causa di recesso da parte della compagnia di assicurazioni, trattandosi non di un ammanco irrecuperabile, ma di un mero ritardato adempimento, e operate le compensazioni dei rispettivi controcrediti delle parti condannava le predette società di assicurazione al pagamento in favore del <<§>> della somma di L. 83.301.958, rigettando ogni altra domanda.
Tale sentenza era parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Milano, che decidendo sull'impugnazione principale della […] (incorporante […] e […]) e incidentale del <<§>>, accertava in favore della società appellante la risoluzione per giusta causa del rapporto di agenzia, e, operate le compensazioni del caso, condannava <<§>> al pagamento in favore della […] della somma complessiva di Euro 71.067,12.
Ricostruita diacronicamente la vicenda, la Corte territoriale riteneva la gravità dell'inadempimento del <<§>>, che di fronte alla richiesta di spiegazioni fattagli dagli ispettori della società mandante aveva temporeggiato, esibendo documentazione bancaria apparentemente attestante l'avvenuta disposizione del bonifico delle somme, documentazione che, in realtà, non corrispondeva agli effettivi addebiti sul c/c aperto presso la […], che il <<§>> utilizzava per i movimenti dell'agenzia assicurativa. Osservava, inoltre, che quest'ultimo non aveva effettuato alcun immediato chiarimento dei fatti, e che, anzi, egli aveva ammesso che per un lungo periodo di tempo sul medesimo c/c erano stati movimentati sia i premi versati dagli assicurati, sia i prelievi di denaro in favore del <<J>>, sicché, in tale contesto, la reazione delle compagnie di assicurazione era da ritenersi proporzionata alla gravità dell'inadempimento e al fatto che il <<§>> era stato ben consapevole che il conto corrente fosse destinato a prelievi del tutto estranei all'attività dell'agenzia. In particolare, era emerso il collegamento tra il mancato versamento dei premi alle scadenze decadali e la situazione di soggezione del <<§>> alle richieste usurarie protrattesi nel tempo e soddisfatte con il ricorso anche a fondi di pertinenza dell'agenzia.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre <<§>>, che propone sette motivi di annullamento.
Resiste con controricorso la […], che ha altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con la prima censura del primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme degli artt. 1218, 1362, 1418, 1751, 2119 e 1455 c.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte territoriale non abbia considerato i principi generali in materia di obbligazioni e di responsabilità contrattuale, che si fondano sull'imputabilità al debitore dell'inadempimento. In particolare, la condotta del <<J>> costituisce fatto del terzo e rileva all'interno del rapporto delle parti del contratto d'agenzia sub specie di caso fortuito, da intendersi come fatto non prevedibile al momento del suo nascere e sul quale il <<§>> non aveva alcun potere. Lamenta, inoltre, l'eccessiva apoditticità del giudizio valutativo operato dalla Corte d'appello in punto di gravità dell'inadempimento su cui si è basata l'affermata giusta causa di recesso, sia per quanto riguarda il profilo fattuale dell'entità dell'inadempimento, sia in ordine all'incidenza di esso ai fini dell'adozione della misura di autotutela del recesso.
1.1. - Con la seconda censura del primo motivo si deduce la violazione dell'onere della prova, perché la […] non ha in alcun modo provato che il <<§>> abbia dolosamente simulato il versamento delle rimesse, ne' ha provato il pregiudizio che avrebbe sofferto per effetto della condotta del suo agente. Inoltre, la Corte d'appello ha palesemente errato lì dove ha utilizzato come fonte del proprio convincimento le deposizioni dei testi & e @, i quali non hanno mai affermato di aver avuto prova della responsabilità di <<§>>, ma si sono limitati a riferire che il loro collega <<Y>> aveva asserito di aver appreso dalla […] che il bonifico non era stato effettuato per mancanza di provvista; ne' la […] ha prodotto alcun documento attestante il mancato accredito delle somme.
2. - Con il secondo motivo parte ricorrente deduce il vizio di motivazione per omessa considerazione di prove fondamentali prodotte dalla difesa del <<§>>, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.c. e dell'art. 2721 c.c.. Sostiene parte ricorrente che nella sentenza impugnata vi è una clamorosa svista, lì dove il convincimento dei giudici d'appello si basa sul fatto che lo stesso <<§>> ha affermato davanti alla polizia giudiziaria che i bonifici erano stati eseguiti anche se ciò non era vero, senza considerare che tale dichiarazione era stata rilasciata dal <<§>> quasi due mesi dopo aver denunciato il <<J>>, ed ovviamente dopo aver avuto contezza del mancato trasferimento delle somme a favore della compagnia di assicurazioni.
3. - Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.c., degli artt. 2907, 2908 e 2909 e della L. n. 48 del 1979, nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, costituito dalla valenza del provvedimento della Commissione Albo Agenti, che ha concluso il procedimento disciplinare a carico del <<§>>, ritenendo non doloso il comportamento di lui, tenuto conto del fatto che il mancato accredito delle somma dovute alla compagnia mandante è conseguenza dell'azione criminosa posta in essere nei confronti dello stesso agente dal funzionario della […], <<J>>, tratto successivamente in arresto.
La Corte territoriale non ha tenuto in alcuna considerazione tale provvedimento, la cui decisività ben può essere ravvisata nella considerazione che se si ritiene non più superabile la statuizione effettuata in sede ministeriale sulla condotta addebitata al <<§>>, il titolo di recesso non potrà certamente essere quello riconosciuto dalla Corte d'appello nell'impugnata sentenza.
4. - Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., nel senso che, riconosciuta la mancanza di responsabilità del <<§>>, deve ritenersi esistente una responsabilità extracontrattuale della società preponente.
5. - Con il quinto motivo si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.c. nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, non avendo la Corte territoriale riconosciuto alcuni crediti vantati dal <<§>>, emersi in sede di c.t.u. contabile e riferiti al momento della risoluzione del rapporto. E sebbene la […] non abbia accettato il contraddittorio su tale domanda ed abbia, in subordine, eccepito la prescrizione, tali crediti non fuoriescono dallo scibile processuale, con tutte le conseguenze in relazione alla buona fede e alla compensazione.
6. - Con il sesto motivo è dedotta la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.c. e art. 2721 c.c.. La Corte territoriale, afferma parte ricorrente, ha considerato fondante il proprio convincimento la testimonianza de relato dei funzionari della compagnia di assicurazioni, per affermare che la comunicazione di recesso fu redatta il 18.9.1992 a seguito dei colloqui tra il dirigente dell'ufficio contabilità della compagnia con i funzionari della […]. In realtà è emerso dalle stesse testimonianze che i testi non hanno mai conferito con i funzionari di […] per accertare quanto invece la Corte da per scontato. Non solo, ma la Corte territoriale afferma che il <<§>> allegò le dichiarazioni della […] da cui si evinceva che i versamenti erano stati eseguiti, sostenendo, tuttavia, nel passaggio successivo che il ricorrente non fornì alcuna spiegazione a fronte della contestazione di ammanco in sede ispettiva. Inoltre la Corte d'appello non ha considerato neppure sussistenti un documento di prova scritta rilasciato da una banca in originale che attesta l'avvenuto bonifico, una prova scritta che attesta che sull'estratto del conto del <<§>> sono stati addebitati gli importi di cui ai bonifici, un documento di prova scritta ove sono indicati gli ordini di bonifico, altro documento proveniente dal Ministero che attesta l'assenza di responsabilità del <<§>>, mentre ha considerato esistenti, valide ed efficaci le deposizioni de relato di due funzionari della stessa compagnia di assicurazioni, e un verbale di sommarie informazioni testimoniali dove lo stesso <<§>> afferma non essere vero che i bonifici siano stati eseguiti, ma ovviamente riferendosi al fatto che egli aveva scoperto non essere vera la circostanza.
7. - Il settimo motivo denuncia, con una prima censura, la violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 96 c.c., assumendo che la […] ha agito e resistito in giudizio nella piena consapevolezza che le proprie ragioni erano infondate, non considerando che operate le opportune compensazioni il <<§>> era comunque ed ampiamente creditore. Allo stesso modo è di mala fede la condotta della […], che ha notificato al <<§>> il decreto ingiuntivo dopo la notifica dell'atto di citazione, e si è opposta alle richieste istruttorie e alle produzioni di lui. Di tutto ciò dovrà tenersi conto sia ai fini della soccombenza, sia a quelli della liquidazione del danno esistenziale, ex art. 96 c.c..
7.1. - Con un'ulteriore censura, infine, sostiene che nell'intera vicenda sia ravvisabile un fumus persecutionis ai danni del <<§>>.
8. - La prima censura del primo motivo e il terzo motivo - da esaminare congiuntamente in quanto diretti in maniera consimile a negare fondamento giuridico o, comunque, sufficiente e logica base motivazionale alla ritenuta esistenza dell'elemento psicologico doloso o colposo del <<§>> - sono infondati.
8.1. - Reclama priorità logica l'osservare che la decisione della Commissione Albo Agenti, che ha concluso il procedimento disciplinare in senso favorevole al <<§>>, escludendo che questi avesse intenzionalmente omesso di accreditare alla compagnia mandante le somme dovute, non ha efficienza decisiva in causa, trattandosi di statuizione che non soltanto non è opponibile alla società preponente, terza rispetto al procedimento disciplinare, ma che inoltre, riguardando profili di carattere deontologico, non coinvolge il diverso tema della responsabilità contrattuale che è alla base del recesso per giusta causa, tutto interno ad un rapporto di esaustivo rilievo privatistico.
8.2. - È manifestamente infondata la tesi che alimenta in maniera trasversale i motivi in esame, ossia che l'evento posto a base del recesso per giusta causa in quanto dipendente dal fatto illecito di un terzo non possa essere attribuito all'agente ne' a titolo di dolo, nè a titolo di colpa.
E ciò per due ragioni fra loro interattive.
8.2.1. - La prima è che il caso fortuito, cui appartiene la sottospecie del fatto del terzo, è insieme con la forza maggiore causa di esclusione della responsabilità da fatto illecito (art. 2043 e ss. c.c.) nelle ipotesi previste dalla legge, mentre nell'ambito della responsabilità contrattuale vige il diverso criterio dell'impossibilità, nel senso che il debitore è tenuto ad adempiere fino al limite estremo della possibilità della prestazione (secondo la prescrizione generale dell'art. 1218 c.c.). Pertanto, il fatto del terzo può assurgere a causa di esclusione della responsabilità contrattuale non ex se, ma solo in quanto sia altrimenti e ulteriormente caratterizzato da elementi che ne evidenzino la sostanziale corrispondenza (non ontologica, bensì) effettuale a una situazione di impossibilità non imputabile.
8.2.2. - La seconda ragione risiede in ciò, che il fatto del terzo, sebbene costituisca una categoria riconducibile al caso fortuito e dunque, di regola, al settore della responsabilità per fatto illecito, in tanto può valere quale causa di esclusione della responsabilità ex art. 1218 c.c., in quanto renda impossibile l'adempimento ovvero, per le obbligazioni aventi ad oggetto un facere connotato in senso tecnico, esaurisca le possibilità di adempimento diligente secondo i parametri di esigibilità tipologici o basati sugli obblighi collaterali di buona fede. Ciò può verificasi soltanto ove il fatto del terzo consista in una forza esterna, improvvisa ed imprevedibile, tale da neutralizzare e soverchiare la diligenza del debitore, salvo questi, in virtù di previsione legislativa o convenzionale, debba sopportarne il rischio (cfr. su quest'ultimo periodo, Cass. nn. 1192/80 e 2189/75).
8.3. - Nello specifico, la Corte territoriale ha ritenuto ravvisabile la giusta causa di recesso da parte della società preponente non solo e non tanto nella condotta - ritenuta omissiva, fuorviante o, ad ogni modo, non collaborativa - dell'agente di fronte alle richieste di chiarimenti formulate dagli ispettori in merito alle rimesse, ma anche e soprattutto per il fatto, giudicato "indiscusso", che il <<§>> era "comunque a conoscenza dell'inserimento del tutto improprio del <<J>> nei flussi di denaro attinenti al rapporto di agenzia al fine di ricavare da tali flussi l'importo di L. 12 milioni mensili" (v. pag. 23 sentenza impugnata), e che egli "risulta(va) aver tollerato per un rilevante periodo di tempo l'ingerenza impropria di un terzo nei movimenti contabili relativi al rapporto di agenzia" (v. pag. 25 detta sentenza).
Detto accertamento di fatto non è investito da censura quanto al suo substrato motivazionale (le doglianze che il ricorrente ha proposto ai sensi dell'art. 360 c.c., n. 5 riguardano, semmai, la valutazione operata dalla Corte d'appello circa le risultanze istruttorie relative ai mancati versamenti dei premi dei mesi di luglio e agosto 1992, e alla condotta dello stesso <<§>> durante e dopo l'ispezione disposta dalla società preponente); e del resto trova conferma nelle stesse affermazioni contenute nel ricorso per cassazione, lì dove si legge che "dall'aprile in avanti, l'estorsore (...) avendo accesso ai terminali dell'istituto (...), con lo scopo di finanziare la propria attività (...) provvedeva ad effettuare direttamente tutte le operazioni di bonifico delle somme che dovevano essere accreditate sul conto corrente della […]", e che "Per <<§>> si pose il problema di decidere se attendere oltre o meno: egli decise di attendere allo scopo di incastrare il funzionario della […] e comunque di non pregiudicare irreparabilmente la propria immagine oltre alla tranquillità dei suoi familiari" (v. pag. 16 ricorso).
8.3.1. - L'aver ritenuto non scriminante tale fatto del terzo, costituisce un accertamento congruo, logico e non in contrasto con i superiori principi di diritto indicati, e dunque va esente da censura ai sensi dell'art. 360 c.c., nn. 3 e 5. Così come accertato dalla Corte lombarda, tale fatto non si presenta come evento esterno, improvviso ed imprevedibile, tale da inscrivere la fattispecie nell'ambito dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, perché deriva da quella che, con terminologia penalistica, può definirsi un'actio libera in causa, tale essendo la condotta di chi in maniera inizialmente libera e cosciente si ponga in condizioni di perdere il controllo dell'agire nella propria sfera giuridica. Ed è per l'esattezza quanto è avvenuto nella specie, avendo il <<§>> dapprima contratto debiti usurari, e poi tollerato che lo stesso usuraio gestisse, per le proprie finalità illecite, le movimentazioni del c/c su cui transitavano le somme destinate alle rimesse periodiche da effettuare in favore della società mandante.
9. - La reiezione delle censure anzidette assorbe l'esame della seconda doglianza del primo motivo, nonché del secondo, del quarto e del sesto motivo, giacché vale a consolidare una delle due anzidette rationes decidendi, restando del tutto irrilevante stabilire se sia sufficiente e logica la trama motiva della sentenza impugnata in punto di consapevolezza del <<§>> circa il mancato accredito delle rimesse, e in generale in ordine alla condotta di lui durante l'indagine ispettiva disposta dalla società mandante.
10. - Anche il quinto motivo è infondato, giacché la mancata accettazione del contraddittorio su una domanda nuova comporta, nel rito ordinario civile ante legge n. 353 del 1990, che non possa tenersi conto della pretesa neppure a fini diversi, che, altrimenti, su di essi si formerebbe quel medesimo effetto di giudicato che l'espressa ricusazione del contraddittorio mira legittimamente ad evitare.
11 - Infine, il settimo motivo è assorbito dalla reiezione di tutti gli altri, quanto alla prima doglianza, mentre è inammissibile nella sua seconda articolazione giacché non contiene alcuna specifica e intelligibile censura della sentenza impugnata.
12. - In conclusione il ricorso va respinto.
13. - Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio secondo tariffa professionale, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011
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Addebito della separazione e allontanamento dalla casa familiare http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1482 Tue, 06 Mar 2012 17:45:31 +0100 Matteo Santini]]>  Con ordinanza n. 4540 del 24 febbraio 2011, i Giudici della Corte Cassazione affermavano che in presenza di “giusta causa” nell’allontanamento dalla casa coniugale di uno dei coniugi, non vi fossero i presupposti per l’addebito della separazione.

Si ritiene che tale comportamento, non costituisse di per sé motivo di addebito, essendo invece necessario verificare se esso fosse l’effetto dell’intollerabilità del rapporto oppure la causa.
Così il giudice, caso per caso, era chiamato ad effettuare una valutazione la quale lasciava un ampio margine di discrezionalità in ordine all’eventuale “scriminante” per il coniuge allontanatosi. 
Ad esempio, si è ritenuto ricompreso nel concetto di “giusta causa”, il coniuge che si allontana a seguito di una stabile relazione extraconiugale dell’altro o il coniuge che subisce ripetuti atti di violenza dall’altro.
La questione va pertanto esaminata sotto il profilo dell’ampiezza delle scriminanti in presenza delle quali, un comportamento di per sé illegittimo e motivo di addebito della separazione, viene considerato legittimo.
Ciò premesso, appare evidente che se di scriminanti si tratta, debba farsi riferimento ad un principio generale affermato dalla normativa e ribadito più volte dalla Giurisprudenza; e cioè che l’allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell’altro coniuge, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebito della separazione poiché porta all’impossibilità della coabitazione, obbligo e presupposto stesso di un rapporto matrimoniale.
 Si è sostenuto in Giurisprudenza che se la frattura del rapporto coniugale è precedente all’allontanamento dall’abitazione, della quale pertanto non poteva essere stato causa, l’addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani deve essere esclusa senza necessità di verificare ulteriormente se il comportamento dell’altro coniuge costituisca violazione dei suoi doveri coniugali.
A parere del sottoscritto il criterio sopracitato è troppo generico e soprattutto rimesso a valutazioni soggettive che prestano il fianco ad un ampissimo margine di discrezionalità da parte dei giudici di merito, con il rischio attuale di valutazioni difformi da tribunale a tribunale in ordine a situazioni pressoché identiche. 
Ritengo che sia necessario un quid pluris affinché un comportamento codificato come “illegittimo” e fonte di conseguenze giuridiche rilevanti anche sotto il profilo patrimoniale (addebito della separazione), possa ritenersi ammissibile e giustificato.
Si tratta quindi di valutare con il massimo rigore possibile le situazioni in presenza delle quali l’allontanamento unilateralmente determinato dall’abitazione coniugale possa ritenersi giustificato.  
In particolare, incomberà sul coniuge che si è allontanato l’onere della prova circa l’esistenza di quel giustificato motivo che, rendendo oggettivamente intollerabile il protrarsi della convivenza, ha legittimato il comportamento. 
La Cassazione Civile con sentenza numero 2059 del 14.02.2012  ha stabilito che l'abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione e senza una valida ragione fa scattare automaticamente l'addebito. A maggior ragione se il coniuge che ha reciso la coabitazione lo ha fatto per intraprendere una convivenza more uxorio. Infatti, il coniuge, il quale provi che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d'intollerabilità della coabitazione, nonostante l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 146 cpv. c.c..
Ovviamente, in presenza di accordo tra le parti o nel caso in cui la parte o le parti abbiano proceduto al deposito di un ricorso per separazione, l’allontanamento dalla casa coniugale non rappresenta motivo di addebito della separazione.
In problema si pone pertanto solo con riferimento alla valutazione del comportamento del coniuge che si allontana adducendo l’esistenza di situazioni talmente gravi da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non una generica e non motivata “intollerabilità”.
Avv. Matteo Santini (Presidente Nazionale Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori) 
 
 
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Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2012, n. 2999 http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1481 Tue, 06 Mar 2012 17:43:13 +0100  Se la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento del promittente compratore nel termine assegnato a norma dell'art. 1454 c.c. - che non elimina la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c. dell'accertamento giudiziale della gravità di tale inadempimento, da effettuare secondo un criterio che tenga conto sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del negozio, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite una indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto adempimento - non è accompagnata dall'istanza di risarcimento del danno integrale ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 1385, comma III, c.c., non è precluso alla parte adempiente di instare per la ritenzione della caparra come azione risarcitoria semplificata rispetto a quella che consegue all'azione di risarcimento integrale giudiziale per la risoluzione costitutiva, essendo potere - dovere del giudice di qualificare l’azione esercitata secondo la vicenda sostanziale e cioè come accertamento della legittimità del recesso già esercitato e contestato e non già risoluzione giudiziale, tanto più che il contraente adempiente non chiede di conseguire un maggiore risarcimento rispetto all'ammontare della caparra, ma dichiara invece di limitare il risarcimento nella corrispondente misura, affermare l’impossibilità dello ius retinendi della caparra in base al rilievo che l’art. 1385, comma II, c.c. disciplina l’esercizio stragiudiziale del diritto di recesso e non la risoluzione giudiziale, ancorché dichiarativa e di diritto, con conseguente onere, aleatorio, di dimostrare an e quantum del danno a norma dell'art. 1385, comma III, c.c., significa attribuire al nomen risoluzione un significato esasperatamente formale.

 
 
Avv. Giovanni Dato
 
Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2012, n. 2999
[…]
Motivi della decisione.
1.- I ricorrenti principali con il primo motivo deducono: 'Violazione dell'art. 360 comma 1, punto 3 c.p.c. per falsa ed errata applicazione di norme in ordine al diritto negato agli S. , di ritenere la caparra confirmatoria dopo aver spedito alle controparti una diffida ad adempiere come da conclusioni dinanzi al Tribunale e concludono con il seguente quesito di diritto: 'Dica il Supremo collegio se, pur avendo gli attori, adempiuto al preliminare, diffidato preventivamente i promissari acquirenti ad adempiere, con avvertenza che, in difetto, il contratto si sarebbe risolto, la loro successiva domanda finalizzata a sentir dichiarato il loro diritto a trattenere la somma incamerata quale caparra confirmatoria, possa utilmente qualificarsi esercizio del diritto di recesso, dovendo la volontà della parte interpretarsi anche in relazione al fatto che gli attori non avevano chiesto al giudicante la condanna di controparte al risarcimento di un maggiore danno, né la risoluzione giudiziale del rapporto, essendosi limitati a chiedere la legittimità del diritto a trattenere la somma che era stata incamerata come caparra confirmatoria e pertanto ritenere validamente proposta una domanda ex art. 1385 secondo comma c.c. invece della ritenuta domanda ex art. 1385 terzo comma c.c.'.
1.2- Con il secondo motivo deducono: 'Violazione dell'art. 360 comma 1, punto 5 per omessa ed insufficiente motivazione su fatto controverso, decisivo per il giudizio' ai fini dell'esercizio del diritto di recesso in conseguenza dell'acclarato inadempimento di controparte, constatato nella diffida ad adempiere entro 15 giorni, preannunciando che in caso di mancanza di atteggiamenti concreti il contratto preliminare era da intendersi risolto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. con diritto ad incamerare la somma di lire 100 milioni a titolo di caparra confirmatoria, e nelle conclusioni di primo grado con cui chiedevano al Tribunale, accertata la grave inadempienza di controparte ex art. 1455 c.c., di dichiarare il contratto risolto in virtù della diffida ad adempiere, con diritto degli attori a trattenere la somma di lire 100 milioni, incamerata quale caparra confirmatoria, da considerarsi satisfattiva ai fini della liquidazione del danno da inadempimento.
I motivi, congiunti, sono fondati.
Ed infatti questa Corte a Sezioni Unite - S.U. 553 del 2009 - ribadito il principio secondo cui 'il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento gravemente colpevole,... e quindi imputabile (ex art. 1218 c.c., e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.) della controparte, avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale..' e che '.. la caparra costituisce (almeno in uno dei suoi polifoni aspetti funzionali) liquidazione anticipata, convenzionale, forfetaria del risarcimento del danno., 'con conseguente necessità per il giudice di indagare se ed a chi spetti il diritto di recesso.. valutando comparativamente il comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto..', hanno affermato che 'le domande di risoluzione e di recesso.. non hanno, in realtà, al di là di aspetti formalistico/speculativi, autonoma rilevanza giuridica sostanziale: una domanda (principale) di risoluzione legale, correlata ad una richiesta risarcitoria contenuta nei limiti della caparra... non è altro che una domanda di accertamento dell'avvenuto recesso (e della conseguente risoluzione legale del contratto).. essendo il recesso un'altra forma di risoluzione ex lege...' ed evidenziato che J una delle ragioni per cui 'non è possibile trasformare l'azione di risoluzione avente natura costitutiva in azione di recesso nel corso del giudizio è che lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra' [così come non è possibile trasformare 'l’azione di risoluzione 'dichiarativa' in domanda giudiziale di recesso poiché, pur partecipando della stessa natura strutturale.. la trasformazione dell'una nell'altra comporterebbe l’inconveniente di cui al punto che precede..']. Dunque, dando seguito ai principi affermati dalla precitata sentenza a Sezioni Unite, se la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento del promittente compratore nel termine assegnato a norma dell'art. 1454 cod. civ. - che non elimina la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., dell'accertamento giudiziale della gravità di tale inadempimento, da effettuare secondo un criterio che tenga conto sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del negozio, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite una indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto adempimento (Cass. 5407 del 2006, 9314 del 2007, 18266 del 2011) - non è accompagnata dall'istanza di risarcimento del danno integrale ai sensi dell'art. 1453 cod.civ. e terzo comma dell'art. 1385 cod.civ., non è precluso alla parte adempiente di instare per la ritenzione della caparra come azione risarcitoria semplificata rispetto a quella che consegue all'azione di risarcimento integrale giudiziale per la risoluzione costitutiva (Cass. 21838 del 2010), essendo potere - dovere del giudice di qualificare l’azione esercitata secondo la vicenda sostanziale e cioè come accertamento della legittimità del recesso già esercitato e contestato e non già risoluzione giudiziale, tanto più che il contraente adempiente non chiede di conseguire un maggiore risarcimento rispetto all'ammontare della caparra, ma dichiara invece di limitare il risarcimento nella corrispondente misura, affermare l’impossibilità dello ius retinendi della caparra in base al rilievo che l’art. 1385 secondo comma cod. civ. disciplina l’esercizio stragiudiziale del diritto di recesso e non la risoluzione giudiziale, ancorché dichiarativa e di diritto, con conseguente onere, aleatorio, di dimostrare an e quantum del danno a norma dell'art. 1385 terzo comma cod. civ., significa attribuire al nomen risoluzione un significato esasperatamente formale.
Perciò, non avendo i promittenti venditori, secondo l’interpretazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado, narrata nella sentenza impugnata, chiesto di pronunciare la risoluzione del contratto, bensì di accertare che essa si era già stragiudizialmente verificata per effetto dell'art. 1454 cod. civ. - in linea con l’orientamento di legittimità risalente a Cass. 7079 del 1983, ribadito da Cass. 4535 del 1987, consolidato al momento di proposizione della domanda, secondo cui era necessario mediante la stessa valorizzare l’effetto solutorio derivato dalla diffida ad adempiere e dalla sopravvenuta inutile scadenza del termine e avendola perciò assimilata, quoad ad effectum, all'esercizio del diritto di recesso legale disciplinato dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ. - a cui è accomunata dal diritto potestativo di una parte di modificare il rapporto giuridico costituito per il verificarsi del presupposto legalmente previsto e cioè la gravità ed imputabilità dell'inadempimento dell'altra parte, da accertare giudizialmente se contestato - ha conseguentemente ritenuto proponibile la domanda degli stessi di accertare il loro diritto alla ritenzione della caparra come conseguenza della legittimità del loro recesso (Cass. 21838 del 2010), stragiudizialmente già esercitato, derivata dall'inadempimento imputabile e grave della controparte, di cui hanno rigettato la contrapposta domanda riconvenzionale escludendo ogni inadempimento dei promittenti venditori. Né in tal modo risulta pregiudicato l’interesse della parte diffidata perché, senza essere esposta ad una reviviscenza del contratto ormai risolto, è soggetta a sopportare l’incameramento della caparra nella misura che aveva anticipatamente concordato per il risarcimento forfetizzato del danno in caso di inadempimento (Cass. 11356 del 2006, cit.).
2.- Con il ricorso incidentale G..M. e R.B. deducono: 'Violazione dell'art. 360 comma 1, punto 5 c.p.c. per omessa ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio' sul rigetto in appello della loro domanda di risoluzione del preliminare per vizio del consenso - errore su qualità essenziali dell'immobile - e subordinatamente per vizi del medesimo ed indicano come 'punto decisivo le caratteristiche del terreno, anche se non più attuali, incidenti sul valore di mercato del bene, e degli interventi di consolidamento eseguiti sulla volontà a contrarre dei promissari acquirenti'.
Il motivo è inammissibile per carenza di indicazione sintetica, evidente ed autonoma, non potendo esser rinvenute nell'esposizione complessiva del motivo, delle ragioni, contrapposte a quelle contenute nella sentenza impugnata - punto 1 della narrativa - che la rendono inidonea a giustificare la decisione.
Concludendo la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso principale mentre va confermata in relazione al ricorso incidentale e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può esser decisa nel merito dichiarando il diritto di S.F. e Ma..Sc. di ritenere la caparra ricevuta.
Considerate le alterne vicende di merito della causa e la complessità delle questioni giuridiche risolte dalle Sezioni Unite successivamente all'introduzione del giudizio, si compensano le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte pronunciando sui ricorsi riuniti accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. 
Cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara il diritto di F..S. e Ma..Sc. di ritenere la caparra ricevuta. 
Compensa le spese dell'intero giudizio.
 
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Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2012, n. 1385 http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1480 Tue, 06 Mar 2012 17:42:08 +0100  In regime di comunione legale tra i coniugi, il contratto preliminare di vendita di bene immobile stipulato da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro è soggetto alla disciplina dell'art. 184, comma I, c.c., e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione.

 
Avv. Giovanni Dato
 
 

Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2012, n. 1385

[…]

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 21-12-2000 C.G. assumeva:

in data 24-6.1996 l'esponente aveva stipulato con T.F. un preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto un fabbricato ed annesso terreno siti in (omissis) per il corrispettivo di lire 119.500.000 di cui lire 60.000.000 versati al momento della stipulazione, lire 20.000.000 in data 12-7-1996 e la residua somma di lire 39.5000.000 da pagare all'atto del rogito;

l'immobile oggetto del contratto era in comproprietà tra il T. e la moglie L.E. , impedita alla firma per le gravi condizioni di salute psicofisica nelle quali ella versava;

nel preliminare si dava atto del fatto che il T. aveva presentato un ricorso ex art. 183 c.c. per l'esclusione della moglie dall'amministrazione dei beni comuni, cosicché il preliminare stesso era sottoposto alla condizione risolutiva costituita dal rigetto del ricorso: (il T. aveva rinunciato alla suddetta procedura, ed in data 6-12-1996 era deceduto, mentre il ricorso ex art. 183 c.c. era stato riproposto dai suoi figli, che peraltro avevano invocato la risoluzione del contratto preliminare per il verificarsi della condizione risolutiva; l'attore era riuscito a stipulare il rogito notarile di compravendita con i figli G. , L. e T.P. , mentre il figlio T.V. (che era stato nominato tutore della madre, la quale era deceduta il xxxxxxxx) non si era presentato davanti al notaio.

Tanto premesso, il C. conveniva in giudizio T.V. dinanzi al Tribunale di Saluzzo chiedendo pronunciarsi sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. offrendo il pagamento della residua quota di prezzo spettante al convenuto; in via subordinata chiedeva la condanna del T. al risarcimento dei danni nella somma indicativa di lire 50.000.000.

Si costituiva in giudizio il convenuto contestando il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale di Saluzzo con sentenza del 9-9-2002 respingeva le domande del C. .

Proposto gravame da parte di quest'ultimo cui resisteva il T. la Corte di Appello di Torino con sentenza del 14-2-2005 ha rigettato l'impugnazione, attribuendo rilevanza decisiva al fatto che dal rogito notarile prodotto risultava che intestataria formale degli immobili era solo la L. , moglie di T.F. ; orbene, avendo stipulato il suddetto preliminare soltanto quest'ultimo, non intestatario del bene, non poteva applicarsi l'art. 184 c.c. ipotizzando la possibilità di una azione di annullamento dell'atto da parte dell'altro coniuge, ma si doveva ritenere l'atto stesso inefficace, perché la parte interessata non era in grado di conoscerlo e, quindi, di attivarsi nel termine di un anno previsto dall'art. 184 c.c..

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto un ricorso basato su di un unico articolato motivo illustrato successivamente da una memoria cui il T. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo formulato il C. , denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 184 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che la tesi del giudice di appello -secondo cui l'operatività dell'art. 184 c.c. sarebbe esclusa sia nel caso in cui il bene oggetto di comunione legale tra i coniugi risulti intestato ad entrambi, sia nel caso in cui l'atto dispositivo del bene sia stato posto in essere dal solo coniuge non intestatario - non può essere condivisa sotto diversi profili.

Il ricorrente rileva anzitutto che il testo dell'art. 184 c.c. non autorizza a distinguere tra atti concernenti beni intestati nei registri immobiliari esclusivamente al coniuge disponente da un lato, ed atti concernenti beni intestati alla comunione coniugale ovvero non intestati al disponente dall'altro, considerato che gli artt. 177 e ss. c.c., a differenza di quanto attiene alla comunione ordinaria, fanno riferimento ai beni della comunione coniugale indipendentemente dalla loro formale intestazione; né ciò appare in contrasto con il principio della continuità delle trascrizioni, poiché, quando i coniugi operano congiuntamente, risulta disponente del bene anche il coniuge non indicato nell'atto di provenienza; inoltre, poiché in caso di acquisto di un bene operato da uno solo dei coniugi in regime di comunione l'acquisto opera automaticamente anche a vantaggio dell'altro, non si comprende perché lo stesso principio non debba valere anche nel caso di disposizione del bene medesimo.

Il ricorrente evidenzia poi l'infondatezza dell'ulteriore assunto della Corte territoriale secondo cui la sottoscrizione del preliminare suddetto da parte del solo T.F. non intestatario formale comporterebbe l'inefficacia dell'atto, e non la semplice azione di annullamento ex art. 184 c.c., anche per la ragione che il coniuge intestatario non sarebbe stato in grado di conoscere l'atto e di attivarsi quindi nel termine di un anno di cui all'art. 184 c.c.; invero il giudice di appello è incorso nell'equivoco di considerare il momento dai quale decorre il suddetto termine coincidente con la stipula dell'atto, laddove invece esso decorre dal momento in cui il coniuge pretermesso ha effettiva conoscenza dell'atto e, in via sussidiaria, entro un anno dalla trascrizione.

Il C. inoltre, sottolineando che l'art. 184 c.c. si limita a prevedere solo l'annullabilità (o la convalida) dell'atto di disposizione dell'intero bene da parte del singolo coniuge a richiesta del coniuge pretermesso, afferma che la norma suddetta presuppone la piena efficacia dell'atto di disposizione dell'intero immobile fin dall'origine, nell'ambito di una scelta legislativa di bilanciamento della tutela da un lato della posizione del coniuge pretermesso e dall'altro del terzo acquirente.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata ha affermato che, poiché il contratto preliminare del 24-6-1996 riguardante un immobile oggetto di comunione legale tra i coniugi T.F. ed L.E. era stato stipulato dal solo marito, non intestatario del bene, si versava in una ipotesi non già di annullamento dell'atto ex art. 184 c.c., non essendo la parte interessata in grado di conoscerlo e quindi di attivarsi nel termine annuale ivi previsto, ma di sua inefficacia; a tal riguardo ha considerato tale caso assimilabile a quello di immobile che, pur appartenente alla comunione legale, sia intestato ad entrambi i coniugi, dove pure si determinerebbe una situazione di inefficacia dell'atto, richiamando a conforto di tale assunto - secondo cui quindi l'art. 184 c.c. troverebbe applicazione solo nell'ipotesi di atto compiuto, nonostante il regime di comunione legale, dal coniuge intestatario del bene stesso -la pronuncia di questa Corte 2-2-1995 n. 1252.

Tale convincimento è frutto di un errata interpretazione dell'art. 184 c.c. ed anche di un palese fraintendimento della sentenza ora menzionata, che invero ha affermato un principio di diritto del tutto diverso rispetto a quello sostenuto dalla Corte territoriale.

Muovendo dunque con tale ultimo rilevante profilo, è bene sottolineare che con tale pronuncia si è ritenuto che in tema di comunione legale tra i coniugi tutti gli atti di disposizione di beni immobili o beni mobili registrati appartenenti alla comunione legale, compiuti da un solo coniuge senza il necessario consenso dell'altro, ovverosia in violazione della regola dell'amministrazione congiunta, sono validi ed efficaci e sottoposti alla sola sanzione dell'annullamento ai sensi dell'art. 184 c.c. in forza dell'azione proponibile dal coniuge (il cui consenso era necessario) entro i termini previsti dalla stessa norma, ed ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva ritenuto che l'annullabilità prevista dall'art. 184 c.c. riguarderebbe la sola ipotesi in cui l'atto di disposizione sia compiuto dal coniuge che risulti unico intestatario del bene.

Occorre poi evidenziare che la motivazione della pronuncia 2-2-1995 n. 1252 di questa Corte offre esaurienti e convincerti argomentazioni a sostegno de! principio di diritto sopra enunciato; è stato invero ivi affermato in particolare che, a differenza della comunione ordinaria, la comunione legale tra i coniugi prescinde rigorosamente dal dato della intestazione formale dei beni, e che d'altra parte, se le risultanze dei registri immobiliari sono indifferenti per quanto attiene all'accertamento circa l'appartenenza dei beni alla comunione legale, è del tutto arbitrario affermare che la norma in esame non riguardi qualsiasi atto, ma soltanto gli atti concernenti i beni intestati nei registri immobiliari al coniuge disponente.

Rilevato poi che, in mancanza di espresse disposizioni derogatorie, gli effetti della disposizione dell'intera cosa comune nella comunione tra i coniugi soggiacciono alle stesse regole stabilite per la comunione ordinaria, e che nessun argomento autorizza a ritenere che l'art. 184 c.c. preveda che gli atti di disposizione posti in essere da uno solo dei coniugi siano soggetti a sanzioni diverse dalla annullabilità e, quindi, sottoposti ad una disciplina diversa, la sentenza impugnata ha concluso che tale norma, per l'esigenza di tutelare la rapidità e la certezza della circolazione dei beni in regime di comunione legale, disciplina il conflitto tra il terzo ed il coniuge pretermesso in modo più favorevole al primo, con il regime degli effetti tendente alla conservazione del negozio.

Alla luce di tali considerazioni si deve concludere che il convincimento della sentenza impugnata in ordine alla asserita inefficacia dell'atto di disposizione di un immobile oggetto di comunione legale tra i coniugi da parte del coniuge non intestatario del bene appare sprovvisto di ogni aggancio positivo ed in contrasto con il sistema di circolazione dei beni in regime di comunione legale come sopra delineato; del resto l'orientamento consolidato di questa Corte esclude una disciplina differenziata per tale ipotesi, ritenendo che, in regime di comunione legale tra i coniugi, il contratto preliminare di vendita di bene immobile stipulato da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro è soggetto alla disciplina dell'art. 184 primo comma c.c., e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione (Cass. 21-12-2001 n. 16177; Cass. 11-6-2010 n. 14093).

In definitiva in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata da altra sezione della Corte di Appello di Torino che deciderà la controversia in conformità del principio di diritto sopra enunciato e che provvedere anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

 

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Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 2012, n. 1523 http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1479 Tue, 06 Mar 2012 17:39:11 +0100  1. La natura giuridica e i limiti di efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente, partecipe all'atto di compravendita si atteggia diversamente a seconda che la personalità del bene dipenda dal pagamento del prezzo con i proventi del trasferimento di beni personali, o alternativamente dalla destinazione del bene all'esercizio della professione dell'acquirente. Solo nel primo caso la dichiarazione del coniuge non acquirente assume natura ricognitiva della natura personale e portata confessoria dei presupposti di fatto già esistenti. Laddove nel secondo esprime la mera condivisione dell'intento altrui. Ne consegue che la successiva azione di accertamento della comunione legale sul bene acquistato, mentre è condizionata, nella prima ipotesi, dal regime di prova legale della confessione stragiudiziale, superabile nei limiti di cui all'art. 2732 c.c., per errore di fatto o violenza, nella seconda implica solo la prova dell'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell'intento manifestato. Si tratta quindi di un accertamento, in punto di fatto, dell'effettiva strumentante dell'immobile alla professione o all'esercizio dell'impresa costituita dopo il matrimonio da uno dei coniugi. Con l'ulteriore corollario che in quest'ultimo caso i beni, inclusi quelli immobili, fanno parte della comunione legale se e nei limiti in cui sussistano alla data del suo scioglimento. L'esclusione definitiva dalla comunione di immobili e mobili registrati, alle condizioni previste dall'art.179, comma II, c.c., riguarda infatti solo i beni destinati all'esercizio della professione (art. 179, comma I, lett. d), c.c.); e non pure i beni destinati ad un'impresa costituita dopo il matrimonio: fattispecie diversa e non equiparabile, il cui regime è interamente regolato dall'art. 178 c.c..

 
2. Nel regime della comunione legale fra coniugi, l'acquisto di un bene personale effettuato da uno solo di essi per donazione fattagli da un terzo si sottrae al regime della comunione legale, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. b), c.c. ancorché la donazione sia dissimulata da una vendita, potendo l'acquirente opporre all'altro coniuge il carattere simulato di quest'ultima. Resta peraltro fermo il principio che la simulazione dev'essere accertata con prova idonea: e tale non è, verso il terzo non contraente, la controdichiarazione resa da uno solo dei due venditori e priva di data certa (art. 2704, comma I, c.p.c.).
 
Avv. Giovanni Dato
 
Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 2012, n. 1523
[…]
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 178, 179 e 210 cod. civ. e la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta validità della convenzione matrimoniale 12 maggio 1999.
Il motivo è infondato.
La natura giuridica e i limiti di efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente, partecipe all'atto di compravendita, sono stati chiariti da Cass., sez. unite 28 ottobre 2009 n. 22.755, secondo cui essa si atteggia diversamente a seconda che la personalità del bene dipenda dal pagamento del prezzo con i proventi del trasferimento di beni personali, o alternativamente dalla destinazione del bene all'esercizio della professione dell'acquirente. Solo nel primo caso la dichiarazione del coniuge non acquirente assume natura ricognitiva della natura personale e portata confessoria dei presupposti di fatto già esistenti. Laddove nel secondo - che è quello pertinente nel caso di specie - esprime la mera condivisione dell'intento altrui.
Ne consegue che la successiva azione di accertamento della comunione legale sul bene acquistato, mentre è condizionata, nella prima ipotesi, dal regime di prova legale della confessione stragiudiziale, superabile nei limiti di cui all'art. 2732 cod. civile, per errore di fatto o violenza, nella seconda implica solo la prova dell'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell'intento manifestato.
Si tratta quindi di un accertamento, in punto di fatto, dell'effettiva strumentante dell'immobile alla professione o all'esercizio dell'impresa costituita dopo il matrimonio da uno dei coniugi. Con l'ulteriore corollario che in quest'ultimo caso i beni, inclusi quelli immobili, fanno parte della comunione legale se e nei limiti in cui sussistano alla data del suo scioglimento. L'esclusione definitiva dalla comunione di immobili e mobili registrati, alle condizioni previste dall'art.179, secondo comma, cod. civile, riguarda infatti solo i beni destinati all'esercizio della professione (art. 179, primo comma, lettera d); e non pure i beni destinati ad un'impresa costituita dopo il matrimonio: fattispecie diversa e non equiparabile, il cui regime è interamente regolato dall'art. 178 cod. civ. (Cass., sez. 1, 19 settembre 2005, n. 18.456; Cass., sez. 3, 6 dicembre 2007 n. 25448).
Ciò premesso in punto di diritto, la corte territoriale ha accertato con motivazione diffusa, immune da vizi logici, che il F. esercitava attività imprenditoriale nel fondo di cui era diventato unico proprietario a seguito dell'acquisto della quota in questione: attività che ha correttamente ritenuto non incompatibile con la sua qualifica di coltivatore diretto (art. 2083 cod. civ.), tenuto conto delle dimensioni del fondo (16 ha) e dell'esistenza di un'organizzazione di mezzi tipicamente aziendale.
Le contrarie argomentazioni difensive si risolvono, sul punto, in una difforme vantazione degli elementi probatori, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.
Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 179, 1414, 1415, 2704 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civile, nonché la carenza di motivazione, in ordine alla ritenuta necessità della data certa della prova scritta della simulazione relativa della compravendita.
Anche questo motivo è infondato.
La partecipazione della signora P.   all'atto pubblico di compravendita stipulato dal coniuge non ne fa una parte contrattuale in senso proprio, essendo il suo intervento finalizzato solo ad escludere dalla comunione il bene acquistato, mediante una dichiarazione priva di natura negoziale, in quanto non manifestazione di volontà bensì dichiarazione di scienza (o di condivisione dell'altrui intento, come precisato da Cass., sez. unite, 22.755/2009 citata). In questo senso, resterebbero irrilevanti, ai fini della validità dell'intero contratto, eventuali incapacità o stati soggettivi, alterati o patologici, suoi propri.
Del resto, appare esatto, sul punto, l'ulteriore rilievo della Corte d'appello di Cagliari che, se davvero ella fosse stata parte del contratto, avrebbe dovuto partecipare, del pari, alla controdichiarazione sottostante al negozio simulato per renderla a sé opponibile.
È vero che, nel regime della comunione legale fra coniugi, l'acquisto di un bene personale effettuato da uno solo di essi per donazione fattagli da un terzo si sottrae al regime della comunione legale, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. b) c.c. ancorché la donazione sia dissimulata da una vendita, potendo l'acquirente opporre all'altro coniuge il carattere simulato di quest'ultima (Cass., sez. 2, 11 Agosto 1997, n. 7470). Resta peraltro fermo il principio che la simulazione dev'essere accertata con prova idonea: e tale non è, verso il terzo non contraente, la controdichiarazione resa da uno solo dei due venditori e priva di data certa (art. 2704, primo comma, cod. proc. civ.).
Sotto tale profilo, la dichiarazione resa dalla P. in sede di stipulazione dell'atto pubblico d'acquisto costituisce, anzi, un indizio della sua estraneità all'accordo simulatorio e dell'ignoranza della natura liberale dell'acquisto, che l'avrebbe resa, altrimenti, superflua.
Il ricorso è dunque infondato e dev'essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
 
 
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